Sent. C. Cass. 29/08/1997, n. 8240 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/08/1997, n. 8240

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sporgenze delle costruzioni - Computo ai fini delle distanze - Presupposto - Fattispecie (barbecue).
1. Nel calcolo delle distanze tra costruzioni (art. 873 Cod. civ.), per stabilire se sono computabili le sporgenze, occorre accertare - in fatto, insindacabilmente in sede di legittimità, se la motivazione è congrua - se esse costituiscono sporti ornamentali, inidonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, ovvero aggetti, incidenti strutturalmente e funzionalmente sul volume e la superficie dell'immobile. (Nella specie, il barbecue era stato considerato elemento costruttivo di completamento dell'edificio, e perciò ritenuto costruzione).

1. Codice civile, art. 873; ved. nota 1 a precedente Cass. n. 8231. Ved. Cass. 5 aprile 1997 n. 2964 R; 26 novembre 1996 n. 10497 R; 16 novembre 1996 n. 10064 R (Distanze tra fabbricati da computare dai punti di massima sporgenza); C. Stato V 19 marzo 1996 n. 268 R (Sul computo delle sporgenze ai fini delle distanze); Cass. 24 novembre 1995 n. 12163 R e 12 aprile 1995 n. 4195 R(Si distinguono le sporgenze costituenti corpo di fabbrica dagli sporti con funzione meramente ornamentale); 25 febbraio 1995 n. 2156 R; 11 dicembre 1992 n. 13109 R (Nella misurazione delle distanze va esclusa la computabilità degli sporti di dimensione modesta e con funzione ornamentale. Ved. anche Cass. 21 dicembre 1992 n. 13529 R (Sulla sporgenza di manufatto dal suolo e la verifica ai fini dell'osservanza delle distanze legali).
Cod. civ., art. 873

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