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Sent. C. Cass. 05/04/1997, n. 2964

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze tra fabbricati - Canali di gronda - Categoria "sporti" - Art. 873 C.c. - Distanza dal confine - Art. 889 C.c.
1. I canali di gronda ed i loro sostegni rientrano nella categoria tecnico-giuridica degli sporti, per cui, ai sensi dell'art. 873 Cod. civ., non si tiene conto di essi nella misurazione della distanza tra fabbricati; qualora invece si controverta della violazione della distanza tra un canale di gronda e la linea di confine (e non di distanza tra costruzioni) trova applicazione l'art. 889 Cod. civ., secondo il quale per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, sulla base di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria ed è irrilevante la posizione parallela, perpendicolare, convergente, ecc. che il tubo possa assumere rispetto alla linea di confine col fondo vicino, ovvero che il confine si trovi al di sotto del tubo del canale di gronda, anziché lateralmente.

1. In materia di sporti e sporgenze ved. Cass. 16 novembre 1996 n. 10064 R

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