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Sent. C. Cass. 29/03/1999, n. 2986

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1. Edilizia ed urbanistica Distanze Sporgenze (balconi) Computabilità Limiti.
1. Costituiscono corpi di fabbrica computabili nelle distanze fra le costruzioni le sporgenze di particolari proporzioni (come i balconi) costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.

1a. (DIST.1) - Sulla computabilità di sporti (sporgenze, balconi) ai fini delle distanze tra fabbricati, ved. C. Stato V 14 ottobre 1998 n. 1467R; Cass. 10 giugno 1998 n. 5719R; 29 agosto 1997 n. 8240R (Distinzione fra sporti ornamentali, irrilevanti, e sporti strutturali); 5 aprile 1997 n. 2964R; 26 novembre 1996 n. 10497R; 16 novembre 1996 n. 10064R (Distanze tra fabbricati da computare dai punti di massima sporgenza); C. Stato V 19 marzo 1996 n. 268R (Sul computo delle sporgenze ai fini delle distanze); Cass. 24 novembre 1995 n. 12163R e 12 aprile 1995 n. 4195R (Si distinguono le sporgenze costituenti corpo di fabbrica dagli sporti con funzione meramente ornamentale); 25 febbraio 1995 n. 2156R; 11 dicembre 1992 n. 13109R (Nella misurazione delle distanze va esclusa la computabilità degli sporti di dimensione modesta e con funzione ornamentale). Ved. anche Cass. 21 dicembre 1992 n. 13529R (Sulla sporgenza di manufatto dal suolo e la verifica ai fini dell'osservanza delle distanze legali).
(Cod. civ. artt. 873 e 905)

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