Sent. C. Cass. 25/02/1995, n. 2156 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 25/02/1995, n. 2156

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamento di attuazione del piano regolatore di Torino - Distanza della costruzione principale dal confine - Calcolo - Sporti ed opere accessorie - Computabilità.
1. L'art. 6 ultimo comma D.P.R. 6 ottobre 1959 (regolamento di attuazione del piano regolatore di Torino), che per la «costruzione principale» prescrive una distanza minima di sei metri dal confine, non esclude dal calcolo della distanza le opere accessorie del fabbricato e gli sporti che, come i balconi, per la loro consistenza e stabilità, presentino le caratteristiche dell'opera edilizia.

1. Ved. Cass. 24 giugno 1992 n. 7754 R 1a. Come nota 2a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
D.P.R. 6 ottobre 1959 art. 6, ultimo comma

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