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Sent. C. Cass. 24/11/1995, n. 12163

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune di Agropoli - Regolamento edilizio del 1972 - Zone B - Distanza minima di dieci metri - Determinazione - Sporti e aggetti - Computabilità - Condizioni.
1. La disposizione del regolamento edilizio 6 dicembre 1972 annesso al programma di fabbricazione del Comune di Agropoli, che prescrive, per le zone B, una distanza minima di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si riferisce, quanto alla misurazione della distanza, al medesimo criterio dell'art. 873 Cod. civ., per il quale, nel calcolo delle distanze minime fra le costruzioni, il locus a quo coincide con la proiezione al suolo della parete più sporgente della costruzione, con la conseguenza che vengono in rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti ed aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.

1. Conf. Cass. 6 marzo 1992 n. 2703 R 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 13 novembre 1995 n. 1556.R
Cod. civ. art. 873

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