Sent. C. Cass. 29/08/1997, n. 8231 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 29/08/1997, n. 8231

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Deroga in base agli strumenti urbanistici locali - Possibilità in caso di previsione di distanze delle costruzioni dal confine - Esclusione in caso di ammissibilità di costruzioni in aderenza.
1. Il criterio della prevenzione previsto dagli artt. 873, 875 C.c. è derogato dagli strumenti urbanistici locali nel caso in cui questi fissino senza alternativa le distanze delle costruzioni dal confine e non anche quando, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, si consenta anche la costruzione in aderenza. In tale ipotesi, infatti, il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare ed erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine, ponendo il vicino che voglia a sua volta edificare nella alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza ovvero, se ciò non voglia, di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dal regolamento locale.

1. Ved., per ultime, Cass. 14 giugno 1997 n. 5364 R, 13 giugno 1997 n. 5339 R, 3 giugno 1997 n. 4912 R, 20 aprile 1996 n. 3769 R, 22 marzo 1996 n. 2473 R, 27 gennaio 1996 n. 638 R , 2 agosto 1995 n. 8476 R, 22 marzo 1995 n. 3263 R, 27 febbraio 1995 n. 2294 R Codice civile: Art. 873 (Distanze nelle costruzioni). - Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Art. 875 (Comunione forzosa del muro che non è sul confine). - Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro e soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Cod. civ. artt. 873 e 875

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