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Sent. C. Cass. 05/05/1998, n. 4517

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Comune sprovvisto di strumenti urbanistici - Artt. 17 L. 1967 n. 765 e 9 D.M. 1968 n. 1444 - Inapplicabilità.
1. Conformemente al principio della prevenzione temporale, stabilito dall'art. 875 Cod. civ., colui che costituisce per primo, se il suo fondo è situato in un Comune sprovvisto di strumenti urbanistici, sceglie la distanza alla quale il vicino che costruirà dopo deve adeguarsi, perché si applica l'art. 873 Cod. civ. e non gli artt. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 e 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, norme programmatiche, vincolanti per i Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici che devono adottare, ma non per i privati.

1. Conf. Cass. 29 agosto 1997 n. 8231R
(Cod. civ. art. 873; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9) R

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