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Sent. C. Cass. 13/06/1997, n. 5339

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di regolamenti locali - Previsione di determinate distanze dal confine - Principio della prevenzione - Inapplicabilità - Costruzioni in aderenza od appoggio - Facoltà consentita in alternativa dai regolamenti - Conseguenze.
1. Nel caso in cui i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza od in appoggio, con conseguente inoperatività del principio della prevenzione, mentre, nell'ipotesi in cui tali regolamenti (come quello del Comune di Afragola) consentano, anche implicitamente, le predette facoltà di costruzione come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli artt. 873 e segg. Cod. civ., con la conseguente, non contestabile operatività del principio di prevenzione, in base al quale colui che costruisca per primo potrà legittimamente farlo sul confine, obbligando all'arretramento a distanza legale il vicino che non voglia, a sua volta, costruire in aderenza od in appoggio.

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