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Sent.C. Cass. 19/05/1997, n. 4444

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1. Periti industriali - Dipendenti di enti pubblici - Iscrizione all'albo professionale - Divieto ex art. 7 R.D. 1929 n. 275 - Dipendenti I.N.P.D.A.I. inquadrati nel ruolo professionale - Iscrizione ammissibile.
1. Il divieto di iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, posto dall'art. 7 Regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 opera nei confronti dei dipendenti degli Enti pubblici di cui all'art. 15 L. 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli Enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale e pertanto deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti dell'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali) che siano inquadrati nel ruolo professionale, essendo agli stessi consentito, sia pure previa autorizzazione, di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi (art. 20 D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509).

1. Sul divieto o possibilità di iscrizione all'albo professionale per i periti industriali dipendenti di enti pubblici ved. Cass. 9 maggio 1996 n. 4359 R (Il divieto di iscrizione all'albo dei periti industriali - ai sensi dell'art. 7 R.D. 1929 n. 275, che è norma analoga all'art. 7 del Regolamento per la professione di geometra, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 per gli impiegati dello Stato e delle Amministrazioni ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili sia vietato l'esercizio della libera professione, concerne solo i professionisti impiegati dello Stato e degli Enti pubblici non economici; pertanto i dipendenti di enti pubblici economici, come l'ENEL, possono essere iscritti all'Albo), S.U. 20 ottobre 1995 n. 10939R e S.U. 20 ottobre 1995 n. 10936 R(L'iscrizione all'albo non è vietata ai periti industriali dipendenti rispettivamente dell'I.N.A.I.L. e del R.A.I., Registro aeronautico italiano), 28 novembre 1994 n. 10128 R (Divieto d'iscrizione all'albo per i periti industriali dipendenti da U.S.L.), S.U. 11 giugno 1993 n. 6490 R; S.U. 29 aprile 1991 n. 4732 R (Il divieto di iscrizione all'albo per i periti industriali opera per i dipendenti degli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 L. 20 marzo 1975 n. 70 ma solo quando l'ordinamento degli stessi enti precluda tassativamente l'esercizio dell'attività professionale e non opera perciò per i dipendenti dell'I.N.P.D.A.I.).

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