Sent.C. Cass. 28/11/1994, n. 10128 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/11/1994, n. 10128

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1. Periti industriali - Albo professionale - Iscrizione - Divieto per i dipendenti U.S.L. - Previsione di attività di consulenza ex art. 27, lett. c) D.P.R. 1987 n. 270 - Irrilevanza.
1. I dipendenti delle Unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), il T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 (disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non può esercitare (fra l'altro) alcuna professione (norma, quest'ultima, richiamata espressamente dall'art. 58 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 in tema di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di revisione della disciplina del pubblico impiego, che ha confermato la disciplina delle incompatibilità ivi fissata) - non possono essere iscritti all'Albo dei periti industriali, giusta la disposizione dell'art. 7 Regolamento di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, non rilevando in contrario la previsione (art. 27 lett. c) D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270) della possibilità, per il personale interessato delle Unità sanitarie locali, di svolgere attività di consulenza - nel quadro normativo definito con apposita convenzione tra le istituzioni pubbliche non sanitarie od i privati a cui favore essa viene prestata e l'Unità sanitaria locale da cui dipende il personale stesso - atteso che l'anzidetta attività, nel caso del perito industriale, può farsi rientrare tra gli speciali incarichi che possono essere affidati anche senza iscrizione nell'Albo, a norma dell'art. 7, 1° c., Regolamento professionale cit.

1. Ved. in particolare: Cass. S.U. 14 aprile 1994 n. 3477 [R=W14A943477] e S.U. 13 febbraio 1992 n. 1722 R con analoga decisione per i geometri dipendenti da U.S.L. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. S.U. 18 ottobre 1994 n. 8483.R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7 ; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60 [R=DPR357,A=60]; D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, artt. 1, 3, 27, 60; D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, art. 27, lett. c); D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 27, lett. c); L. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 58[R=L42192,A=58]; D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 58[R=DLG2993,A=58]

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