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Sent.C. Cass. 29/04/1991, n. 4732

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1. Periti industriali - Dipendenti di ente pubblico - Iscrizione all'albo - Liceità Condizioni.
1. Il divieto di iscrizione all'albo Professionale dei periti industriali posto dall'art. 7. R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, opera nei confronti dei dipendenti degli Enti pubblici di cui all'art. 1 L. 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli Enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti dell'I.N.P.D.A.L (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti industriali), che siano inquadrati nel ruolo professionale, essendo agli stessi consentito, sia pure previa autorizzazione di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi (art. 20 D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509).

1. Conf. Cass. S.U. 17 agosto 1990 n. 8355 R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7R; L. 20 marzo 1975 n. 70[R=L7075]; D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509[R=DPR50979]

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