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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/04/2015, n. 6
L. R. Veneto 27/04/2015, n. 6
L. R. Veneto 27/04/2015, n. 6
L. R. Veneto 27/04/2015, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/02/2016, n. 4
- L.R. 30/12/2015, n. 23
- L.R. 27/04/2015, n. 6
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Art. 1 - Art. 3 Omissis
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Art. 4 - Ridefinizione degli ambiti di applicazione della disciplina della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".1. La disciplina di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 si applica anche con riferimento al Comune di Puos d |
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Art. 5 - Art. 8 Omissis
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 è aggiunto il seguente: |
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Art. 10 - Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30, è aggiunta la seguente: "h-bis) maggiori spese sanitarie sostenute dagli ospiti dei centri di servizio, o da chi civilmente obbligato, che non beneficiano dell'impegnativa di residenzialità.". |
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Art. 11 - Art. 19 Omissis
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Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) |
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Art. 21 - Art. 22 Omissis
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Art. 23 - Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 "Norme in materia di società partecipate da enti regionali". Introduzione di norma transitoria1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24, è inserito il seguent |
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Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Nuove disposizioni in materia di vendita degli alloggi destinati alla locazione permanente1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di acquisto disposta dal “Programma regionale di vendita degli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione permanente” approvato dal Consigli |
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Art. 26 - Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica |
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Art. 27 - Art. 29 Omissis
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Art. 30 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”1. Dopo il comma 48 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è aggiunto il seguente: “Art. 48-bis (Turismo di montagna) — 1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna. 2. Sono definiti: a) “sentieri alpini”: i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale; b) “vie ferrate”: gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l’installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili; |
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Art. 31 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”1. Il comma 6 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è così sostituito: |
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Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione". 2. Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa: |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”1. Dopo l’articolo 3-bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è aggiunto il seguente articolo: |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa |
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Art. 37 - Art. 39 Omissis
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Art. 40 - Modifiche della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”1. Il comma 6 dell’articolo 32, della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così sostituito: “6. Le piste possono essere adibite, anche fuori dell’orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e in |
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Art. 41 - Finanziamento straordinario per interventi urgenti di ripascimento dei litorali veneti gravemente erosi1. In considerazione dei gravi danni causati agli arenili del Veneto dagli intensi fenomeni meteo - marini degli ultimi mesi, la Giunta regionale è a |
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Art. 42 - Omissis
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Art. 43 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" |
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Art. 44 - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale”1. N2 2. |
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Art. 45 - Studi, indagini e valutazioni ambientali per l’applicazione della normativa comunitaria1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre studi, indagini e valutazioni ambientali necessarie alla revisione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, |
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Art. 46 - Investimenti pubblici per il rispetto delle normative comunitarie in materia di nitrati di origine agricola1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere investimenti, effettuati da enti pubblici, finalizzati all’abbattimento dell’azoto contenuto nelle biomasse residuali in uscita dagli imp |
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Art. 47 - Interventi modificativi di norme regionali al fine di adeguare l’ordinamento contabile regionale al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”1. Al fine di dare compiuta applicazione al “Principio dell’unità” del bilancio il quale prevede che “…è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione … I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destina |
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Art. 48 - Art. 49 Omissis
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Art. 50 - Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale1. Al fine di potenziare le funzioni di supporto tecnico alla realizzazione di programmi ed azioni volte alla promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innova |
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Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Misure di contrasto alla delocalizzazione e alla dismissione delle attività produttive.1. La Giunta regionale è autorizzata a definire premialità nella propria programmazione e anche nell'utilizzo dei fondi europei finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio del Veneto e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale e di dismissione di attività produttive. I criteri dell'utilizzazione del fondo sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione. |
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Art. 53 - Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”1. Dopo l’articolo 83-bis della legge regi |
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Art. 54 - Sviluppo del sistema produttivo1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo, le disponibilità di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 "Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi", convertito |
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Art. 55 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale veneto, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla |
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Art. 56 - Omissis
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Art. 57 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" le parole: "ente strumentale" sono sostituite dalle seguenti: "ente pubblico economico strumentale". 2. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: |
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Art. 58 - Art. 59 Omissis
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Art. 60 - Disposizione finanziaria a favore delle province in materia sociale1. Al fine di garantire la continuità dei servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi connessi, attribuiti dall'ordinamento regionale in esecuzion |
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Art. 61 - Art. 62 Omissis
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Art. 63 - Interventi per la valorizzazione del tracciato dei percorsi ciclopedonali inseriti nel progetto strategico regionale “Green tour verde in movimento” |
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Art. 64 - Contributo straordinario agli enti locali per interventi di bonifica e smaltimento dell’amianto1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali contributi straordinari in conto investimento a sostegno di interventi di bonifica e |
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Art. 65 - Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale per la sostituzione e ammodernamento della strumentazione tecnica deputata ai controlli ambientali1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale un contributo st |
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Art. 66 - Contributo straordinario alla Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa |
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Art. 67 - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”1. Alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole da: “per i comuni” fino a: “cinque comuni” sono sostituite da |
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Art. 68 - Art. 70 Omissis
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Art. 71 - Entrata in vigore |
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Allegati - Omissis
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