Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 10/09/2019, n. 38, così recitava:

“Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da gioco d'azzardo;

b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

d) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

4. Le aziende ULSS, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;

b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;

d) predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

7. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" maggiorata dello 0,2 per cento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria correte" del bilancio di previsione 2015.”

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