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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 18/12/2009, n. 30
L. R. Veneto 18/12/2009, n. 30
L. R. Veneto 18/12/2009, n. 30
- L.R. 27/04/2015, n. 6
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema regionale di assistenza sociale e socio-sanitaria e |
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Art. 2 - Destinatari1. Ai fini della presente legge sono non autosufficienti le persone che, solo con l’aiuto determinante di altri, possono provvedere alla cura della propria persona e possono mantenere una normale vita di relazione e le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali in modo continuativo. 2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce: |
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Art. 3 - Finalità del Fondo1. Ferme restando le competenze del servizio sanitario regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo ha le seguenti finalità: |
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Art. 4 - Prestazioni del Fondo1. Il Fondo finanzia l’accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari, così come indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, e tenuto conto delle prestazioni aggiuntive regionali. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie individuate dalla Giunta regionale in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e successi |
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Art. 5 - Ripartizione e gestione del Fondo1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede alla ripartizione del Fondo sulla base di criteri contestualmente fissati e concernenti: a) indicatori demografici e socio-economici; b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza; c) indicatori relativi alle persone disabili e non autosufficienti accolte nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali; d) indicatori relativi alla consistenza della dotazione di servizi alla persona, di centri di servizio, della rete dei servizi per la prevenzione e cura, sia pubblici che privati. 2. Al fine di garantire l |
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Art. 6 - Misura delle prestazioni1. La Giunta regionale definisce annualmente l’importo massimo mensile a carico del Fondo per le prestazioni di cui all’articolo 4, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. 2. Le prestazioni garantite dal Fondo non sono sostitutive bensì integrative di quelle sanitarie o di rilievo sanitario e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza social |
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Art. 8 - Monitoraggio, verifiche e controlli1. La Giunta regionale definisce le modalità di monitoraggio, verifica e controllo del sistema delle prestazioni erogate in base alla presente legge, |
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Art. 9 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) il paragrafo 4.3.1 dell’Allegato alla legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 “Piano sociale regionale per il tr |
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Art. 10 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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