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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 43 - Modifiche della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo, in casi eccezionali, può essere ridotto per un periodo non superiore ad un anno qualora l'assegnatario versi in condizioni economiche particolarmente gravi, debitamente comprovate, e qualora a causa della sua situazione personale, logistica e di salute si renda difficile il trasferimento in un altro alloggio a canone inferiore. La Giunta regionale a tal fine definisce i criteri e le modalità applicative per la predetta riduzione individuando, in particolare, le condizioni economiche particolarmente gravi riferite al reddito, le tipologie di beneficiari e la percentuale di riduzione".
2. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 le parole: "entro trenta giorni dall'accertamento della variazione di reddito" sono sostituite dalle parole: "entro trenta giorni dalla dichiarazione da parte dell'assegnatario della variazione del reddito, salvo successivo conguaglio da effettuarsi a seguito dell'accertamento in relazione alla presentazione della documentazione comprovante il reddito.".
3. In sede di prima applicazione e per l'anno 2015, al fine di rendere tempestiva l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità applicative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e può avvalersi della consulenza di esperti del settore.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/007010) del bilancio di previsione 2015.”
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