N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 09/10/2015, n. 17, così recitava:

“Art. 26 - Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica

1. La Giunta regionale nell'ambito della organizzazione di funzioni e strutture di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" individua una struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con compiti di coordinamento degli enti che intervengono con investimenti ed opere in materia di mobilità ciclistica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti" del bilancio di previsione 2015.”

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