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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 15/03/2001, n. 6
L.R. Valle D'Aosta 15/03/2001, n. 6
- Delib. G.R. 11/04/2008, n. 1009
- L. 26/05/2009, n. 9
- L.R. 30/06/2010, n. 19
- L.R. 25/02/2013, n. 5
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Capo I – Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica della Valle d |
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Capo II – Attività di promozione, coordinamento e monitoraggio |
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Art. 2 - (Organizzazione dell'attività promozionale turistica)1. Al fine di incrementare il movimento turistico verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione e la più ampia diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione e all'attuazione di idonee iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale un'adeguata immagine della Valle d'Aosta, nonché a promuoverne l'offerta turistica nel suo complesso. |
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Art. 3 - (Attività di coordinamento e monitoraggio)1. La Regione promuove la creazione di strumenti in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo fra le strategie di comunicazione, promozione e accoglienza turistica e le iniziative attuate per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, nonché di a |
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Art. 4 - (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999) |
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Art. 5 - (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999) |
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Art. 6 - (Sistema Informativo Regionale del Commercio e del Turismo)1. È istituito il Sistema Informativo Regionale del Commercio e del Turismo (SIRECT), per lo svolgimento delle seguenti attività: a) valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio e comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio regionale e la rete distributiva nazionale; |
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Art. 7 - (Programma informatico)1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, in collaborazione con l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio e sulla base delle indicazio |
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Art. 8 - (Modalità di realizzazione della Banca dati regionale)1. La Banca dati regionale di cui all'articolo 6, comma 4, è costituita per fasi successive nel corso di un triennio. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del SIRECT provvede, con la collaborazione dei Comuni e della struttura regionale competente in materia di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della regione. |
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Capo III – Valorizzazione e commercializzazione dell’offerta turistico-commerciale |
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Art. 9 - (Promozione delle iniziative di commercializzazione)1. Per garantire la maggiore efficacia delle attività volte alla promozione e alla commerciali |
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"Art. 10 - (Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici)N3 1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al Capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti. 2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1: a) i raggruppamenti di area territoriale determinati sulla base dei comprensori turist |
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Capo IV – informazione, assistenza e accoglienza turistica |
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Sezione 1° - Servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica |
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Art. 11 - (Organizzazione dei servizi)1. I servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica sono svolti dalle Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e dalle associazioni Pro loco. |
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Sezione 2° - Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndacats d’initiatives |
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Art. 12 - (Istituzione delle Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives) |
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Art. 13 - (Ambito territoriale delle Aziende)1. Ai fini della costituzione di una Azienda, il relativo ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti: a) estensione sull'intero territorio di almeno un |
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Art. 14 - (Compiti delle Aziende)1. È compito delle Aziende: a) assicurare, in attuazione e in conformità degli indirizzi e delle direttive di cui all'articolo 11, comma 2, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica; |
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Art. 15 - (Uffici di Informazione Turistica)1. Le Aziende possono istituire propri uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) nei Comuni inclusi nel proprio |
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Art. 16 - (Organi dell'Azienda)1. Sono organi dell'Azienda: |
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Art. 17 - (Assemblea)1. L'Assemblea dell'Azienda è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composta da: a) il Sindaco, o un consigliere comunale da questi designato, di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda; b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti: 1) albergatori; 2) esercenti di centri turistici all'aperto; 3) esercenti impianti a fune; |
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Art. 18 - (Compiti dell'Assemblea)1. L'Assemblea assicura il necessario coordinamento tra gli operatori interessati allo sviluppo del turismo nell'ambito territoriale di competenza e definisce gli indirizzi g |
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Art. 19 - (Comitato esecutivo)1. Il Comitato esecutivo è nominato dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da quattro membri, di cui tre nominati dall'Assemblea, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea stessa; il quarto membro è l'esperto designato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera i); le funzioni di segretar |
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Art. 20 - (Presidente)1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea ovvero sino alla elezione di un nuovo Presidente; l'Assemblea deve procedere a nuove elezioni quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in |
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Art. 21 - (Collegio dei revisori dei conti)1. Il Collegio dei revisori dei conti è unico per tutte le Aziende, è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e dura in carica cinque anni; è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro de |
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Art. 22 - (Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta)1. Al Presidente compete un'indennità di carica la cui entità è determinata con deliberazione dell'Assemblea, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. 2. Ai membri del Comitato esecutivo, compreso |
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Art. 23 - (Controlli)1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il bilancio di previsione e il rendiconto sono sottoposte a controllo preventivo d |
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Art. 24 - (Scioglimento degli organi delle Aziende. Atti obbligatori)1. Gli organi delle Aziende possono essere sciolti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, in caso di gravi irregolarità amministrative, per gravi violazioni d |
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Art. 25 - (Entrate delle Aziende)1. Le entrate delle Aziende sono costituite da: |
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Art. 26 - (Gestione finanziaria e contabile)1. Le Aziende deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e con l'osservanza dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi. |
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Art. 27 - (Personale delle Aziende)1. Il personale delle Aziende appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi cont |
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Art. 28 - (Fondo per il finanziamento delle Aziende)1. Per il sostegno dell'attività delle Aziende è istituito il Fondo per il finanziamento delle AIAT, da ripartire come segue: a) per il 42 per cento, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle Aziende, la quota di finanziamento è ripartita in proporzione diretta al punteggio ottenuto da ciascuna Azienda: 1) punti 1: alle sedi delle Aziende; 2) punti 0,50: ad ogni ufficio IAT, situato p |
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Sezione 3° - Associazione pro loco |
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Art. 29 - (Definizione, costituzione e funzionamento)1. Assumono la denominazione di Pro loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località. 2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle associazioni Pro loco. 3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, le Pro loco richiedenti debbono soddis |
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Art. 30 - (Fondo per il finanziamento delle Pro loco)1. Per il sostegno dell'attività delle Pro loco è istituito il Fondo per il finanziamento delle associazioni Pro loco, alla cui ripartizione partecipano tutte le Pro loco iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 29, comma 2, e che abbiano presentato, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma delle attività da svolgere durante l'esercizio in corso, corredato del bilancio delle entrate e delle uscite previste, della documentazione attestante di aver ottempera |
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Capo I – Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Art. 31 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Art. 32 - (Disposizioni transitorie)1. Le Aziende di promozione turistica (APT), regolarmente costituite ai sensi della l.r. 9/1987 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in Aziende anche qualora, a seguito delle istanze di cui al comma 2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo Comune in cui le stesse hanno sede. Le Aziende succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle ex APT e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni inclusi negli ambiti territoriali delle ex APT possono richiedere la costituzione di nuove Aziende o l'inclusione nell'ambito territoriale di altra Azienda. La relativa i |
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Art. 33 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in complessive lire 18.000 milioni trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno medesimo: |
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Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speci |
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