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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 5 (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999) — 1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 12/1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 11bis - (Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale)
1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;
b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;
c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;
d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;
h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;
i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);
j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;
k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le Pro loco;
l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;
m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.
2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.
3. I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.
4. L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.
5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.
6. Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.
7. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.
8. L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.".”
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