N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 26/05/2009, n. 9, a decorrere dal 01/01/2010, così recitava:

"Art. 26 - (Gestione finanziaria e contabile)

1. Le Aziende deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e con l'osservanza dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l'unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.

9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed è deliberato entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.

10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.

11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

12. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile delle Aziende. "

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