N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 26/05/2009, n. 9, a decorrere dal 01/01/2010, così recitava:

"Art. 28 - (Fondo per il finanziamento delle Aziende)

1. Per il sostegno dell'attività delle Aziende è istituito il Fondo per il finanziamento delle AIAT, da ripartire come segue:

a) per il 42 per cento, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle Aziende, la quota di finanziamento è ripartita in proporzione diretta al punteggio ottenuto da ciascuna Azienda:

1) punti 1: alle sedi delle Aziende;

2) punti 0,50: ad ogni ufficio IAT, situato presso le sedi delle Aziende;

3) punti 0,25: per ciascun altro ufficio IAT, purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente;

b) per il 40 per cento, in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le Aziende;

c) per il 6 per cento, in proporzione diretta al numero dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il numero complessivo dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le Aziende.

2. Una quota del 2 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

3. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui al comma 2, è ripartita in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle Aziende.

4. Eventuali integrazioni, in corso di esercizio, del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi con le modalità di cui al comma 1.

5. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono istruite dalla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, che provvede entro il 30 giugno ad elaborare e a sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di concessione del contributo richiesto.

6. In caso di costituzione di nuove Aziende, alla determinazione del contributo regionale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti, si provvede con legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del Fondo di cui al comma 1.

7. La Giunta regionale può disporre la sospensione o la riduzione dei contributi qualora l'attività dell'Azienda non sia conforme agli indirizzi e alle direttive regionali."

Dalla redazione