N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 26/05/2009, n. 9, a decorrere dal 01/01/2010, così recitava:

"Art. 27 - (Personale delle Aziende)

1. Il personale delle Aziende appartiene al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contratti regionali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale delle Aziende si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

3. La dotazione organica delle Aziende non può prevedere posti di qualifica dirigenziale."

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