N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 26/05/2009, n. 9, a decorrere dal 01/01/2010, così recitava:

"Art. 22 - (Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta)

1. Al Presidente compete un'indennità di carica la cui entità è determinata con deliberazione dell'Assemblea, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai membri del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, spetta un gettone di presenza pari a lire 50.000 (euro 25,82) a seduta, nonché il rimborso di eventuali spese di trasferta, nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti regionali.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua ragguagliata al minimo previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti; nel caso del presidente del Collegio tale indennità è aumentata del 30 per cento.

4. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle eventuali spese, nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

5. Le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui al comma 3 sono ripartite in parti uguali tra tutte le Aziende, mentre i rimborsi di cui al comma 4 sono posti a carico delle Aziende nell'interesse delle quali le trasferte sono state effettuate.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi sono in ogni caso posti a carico dei bilanci delle Aziende.

7. L'ammontare delle indennità può essere ridefinito dalla Giunta regionale con propria deliberazione."

Dalla redazione