N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 26/05/2009, n. 9, a decorrere dal 01/01/2010, così recitava:

"Art. 15 - (Uffici di Informazione Turistica)

1. Le Aziende possono istituire propri uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) nei Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. È consentito l'uso della denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle associazioni Pro loco o dai Centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della l.r. 12/1999, sulla base di apposite convenzioni con le Aziende territorialmente competenti volte a garantire l'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale addetto.

3. Gli IAT adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

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