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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 15/03/2001, n. 6
L. R. Valle D'Aosta 15/03/2001, n. 6
- L.R. 08/11/2024, n. 23
- L.R. 25/02/2013, n. 5
- L.R. 30/06/2010, n. 19
- L. 26/05/2009, n. 9
- Delib. G.R. 11/04/2008, n. 1009
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Capo I – Disposizioni generali
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, in particolar |
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Capo II – Attività di promozione, coordinamento e monitoraggio
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Art. 2 - (Organizzazione dell'attività promozionale turistica)1. Al fine di incrementare il movimento turistico verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione e la più ampia diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione e all'attuazione di idonee iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale un'adeguata immagine della Valle d'Aosta, nonché a promuoverne l'offerta turistica nel suo complesso. |
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Art. 3 - (Attività di coordinamento e monitoraggio)1. La Regione promuove la creazione di strumenti in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo fra le strategie di comunicazione, promozione e accoglienza turistica e le iniziative attuate per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, nonché di assicurare una adeguata azione |
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Art. 4 - (Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999) |
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Art. 5 - (Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999) |
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Art. 6 - (Sistema Informativo Regionale del Commercio e del Turismo)1. È istituito il Sistema Informativo Regionale del Commercio e del Turismo (SIRECT), per lo svolgimento delle seguenti attività: a) valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio e comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio regionale e la rete distributiva nazionale; |
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Art. 7 - (Programma informatico)1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, in collaborazione con l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio e sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio reg |
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Art. 8 - (Modalità di realizzazione della Banca dati regionale)1. La Banca dati regionale di cui all'articolo 6, comma 4, è costituita per fasi successive nel corso di un triennio. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del SIRECT provvede, con la collaborazione dei Comuni e della struttura regionale competente in materia di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della regione. |
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Capo III – Valorizzazione e commercializzazione dell’offerta turistico-commerciale
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Art. 9 - (Promozione delle iniziative di commercializzazione)1. Per garantire la maggiore efficacia delle attività volte alla promozione e alla commercializzazione dell'offerta turistico-comme |
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Art. 10 - (Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici)1. La Regione riconosce, per le finalità di cui al Capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), i raggruppamenti di operatori turistici, anche temporanei, in qualsiasi forma costituiti, la cui attività abbia ad oggetto la realizzazione di progetti di sviluppo turistico e di promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dagli operatori aderenti. 2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1: |
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Capo IV – informazione, assistenza e accoglienza turistica |
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Sezione 1° - Servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica |
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Art. 11 - (Organizzazione dei servizi) |
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Sezione 2° - Aziende di informazione e accoglienza turistica – Syndacats d’initiatives |
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Art. 12 - (Istituzione delle Aziende di Informazione e Accoglienza Turistica - Syndicats d'initiatives) |
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Art. 13 - (Ambito territoriale delle Aziende) |
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Art. 14 - (Compiti delle Aziende) |
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Art. 15 - (Uffici di Informazione Turistica) |
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Art. 16 - (Organi dell'Azienda) |
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Art. 17 - (Assemblea) |
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Art. 18 - (Compiti dell'Assemblea) |
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Art. 19 - (Comitato esecutivo) |
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Art. 20 - (Presidente) |
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Art. 21 - (Collegio dei revisori dei conti) |
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Art. 22 - (Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta) |
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Art. 23 - (Controlli) |
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Art. 24 - (Scioglimento degli organi delle Aziende. Atti obbligatori) |
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Art. 25 - (Entrate delle Aziende) |
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Art. 26 - (Gestione finanziaria e contabile) |
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Art. 27 - (Personale delle Aziende) |
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Art. 28 - (Fondo per il finanziamento delle Aziende) |
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Sezione 3° - Associazione pro loco |
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Art. 29 - (Definizione, costituzione e funzionamento)1. Assumono la denominazione di Pro loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località. 2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle associazioni Pro loco. 3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, le Pro loco richiedenti debbono soddisfare le seguenti condizioni: |
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Art. 30 - (Contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche)1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene le Pro loco operanti sul territorio regionale erogando contributi per le spese correlate alle seguenti tipologie di attività: a) gestione dei punti di ristorazione denominati "Punto RossoNero" in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso; b) organizzazione e svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale sul territorio di propria competenza. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente competente in materia di turismo nella misura massima annuale |
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Capo I – Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Art. 31 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Art. 32 - (Disposizioni transitorie)1. Le Aziende di promozione turistica (APT), regolarmente costituite ai sensi della l.r. 9/1987 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in Aziende anche qualora, a seguito delle istanze di cui al comma 2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo Comune in cui le stesse hanno sede. Le Aziende succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle ex APT e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni inclusi negli ambiti territoriali delle ex APT possono richiedere la costituzione di nuove Aziende o l'inclusione nell'ambito territoriale di altra Azienda. La relativa istanza |
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Art. 33 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in complessive lire 18.000 milioni trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno medesimo: |
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Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quel |
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