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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 09/04/2015, n. 12
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- L.R. 30/10/2023, n. 15
- L.R. 26/05/2023, n. 6
- L.R. 17/05/2017, n. 4
- L.R. 04/05/2016, n. 6
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 2 - (Programmazione degli interventi)1. La programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura e la definizione delle relative riso |
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Articolo 3 - (Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni)1. Le unioni di comuni o le altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente, di seguito den |
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Articolo 4 - (Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative)1. Ai fini della semplificazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, la Regione ricorre all'anagrafe delle aziende agricole istituita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento de |
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TITOLO II - ASPETTI GENERALI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI |
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Articolo 5 - (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)1. Tutti i regimi di aiuto individuati dal presente Testo unico sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell’articolo 108 paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE)). |
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Articolo 6 - (Forme di aiuto-Strumenti di intervento finanziario)1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente Testo unico possono essere sostenuti attraverso: |
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TITOLO III - AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI |
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CAPO I - INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE |
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Articolo 7 - (Finalità)1. La Regione promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare. 2. Il p |
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Articolo 8 - (Beneficiari)1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci: a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro |
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Articolo 9 - (Tipologia degli interventi)1. I benefici previsti dal presente Capo sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative: a) N1 |
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Articolo 10 - (Benefici)1. In riferimento alle tipologie di cui all’articolo 9 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili: a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all’articolo 8, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato; b) contributo agli investimenti: - delle cooperative pe |
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Articolo 11 - (Vincoli)1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dal presente Capo sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata quinquennale. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata. |
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Articolo 12 - (Procedure)1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti, stabilisce cri |
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Articolo 13 - (Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative)1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità alla Comunic |
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CAPO II - NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, n. 102 |
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Articolo 15 - (Modalità per il riconoscimento)1. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo: |
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Articolo 16 - (Elenco regionale)1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La Giunta region |
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TITOLO IV - PROMOZIONE, RICERCA E SERVIZI INNOVATIVI |
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CAPO I - PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE NEL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO |
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SEZIONE I - NORME GENERALI |
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Articolo 17 - (Finalità)1. Ai fini del presente Capo, la Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati "sistema produttivo", attrave |
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Articolo 18 - (Consultazione e concertazione)1. La Regione promuove il confronto con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 3, per identificare i fabbi |
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SEZIONE II - ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE |
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Articolo 19 - (Domanda di ricerca)1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per: |
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Articolo 20 - (Offerta di ricerca)1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per: a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativ |
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Articolo 21 - (Beneficiari)1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all’articolo 20, comma 1: a) per le lettere a), b) ed e): 1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio |
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Articolo 22 - (Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura: a) per le attività di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b): 1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale; 2) fino |
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Articolo 23 - (Comitato tecnico-scientifico)1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca, la sperimentazione e la diffusione delle innovazioni nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, così composto: |
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SEZIONE III - TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE |
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Articolo 24 - (Attività)1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze: a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di |
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Articolo 25 - (Soggetti attuatori)1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all’articolo 24, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo: a) la Regione, per le attività di cui all’articolo 24, comma 1, lettere a), e), f), h); b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all’articolo 24, comma 1, lett |
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Articolo 27 - (Finanziamenti delle attività)1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura: |
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SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 28 - (Divieto di cumulo)1. I finanziamenti previsti dal presente Capo, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti pr |
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CAPO II - Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria |
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Articolo 29 - (Finalità e definizione di "Strada del Vino")1. La Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino") e dell’articolo 11 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, |
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Articolo 30 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale disciplina con norma regolamentare: a) la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'ind |
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Articolo 31 - (Riconoscimento delle "Strade del Vino")1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all’articolo 30, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti: |
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Articolo 32 - (Competenze della Regione)1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all’articolo 30. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a: a) gli stand |
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Articolo 33 - (Associazione)1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi: a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; |
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Articolo 34 - (Museo del vino di Torgiano)1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acq |
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Articolo 35 - (Enoteca regionale di Orvieto) |
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Articolo 36 - (Contributi)1. Per la realizzazione delle finalità del presente Capo, la Regione concede contributi per i seguenti interventi: a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta; b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazi |
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Articolo 37 - (Competenze dei Comuni e delle Province)1. I Comuni, singoli o associati, e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica infor |
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Articolo 38 - (Norma finale)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla v |
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CAPO III - CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLI DELLE FIERE, MOSTRE, MERCATI E MANIFESTAZIONI SIMILARI |
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Articolo 39 - (Fiere, mostre e mercati e manifestazioni similari)1. La Regione promuove la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interr |
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Articolo 40 - (Concessione di contributi)1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al pr |
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TITOLO V - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ |
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CAPO I - ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI |
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SEZIONE I - PRINCÌPI GENERALI |
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Articolo 41 - (Finalità)1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territo |
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SEZIONE II - COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI |
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Articolo 42 - (Organismi geneticamente modificati)1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi genetic |
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Articolo 43 - (Divieto di coltivazione di piante transgeniche) |
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Articolo 44 - (Esclusione dai finanziamenti)1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presen |
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Articolo 45 - (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura nonché a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 3 febbraio 201 |
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Articolo 46 - (Ricerca)1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, v |
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Articolo 47 - (Consenso informato)1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rila |
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SEZIONE III - PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE. |
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Articolo 48 - (Ristorazione collettiva)1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da |
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Articolo 49 - (Appalti di servizi)1. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari de |
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Articolo 50 - (Diritto di scelta alimentare)1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all’articolo 48 deve essere assicurata a chi ne faccia rich |
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Articolo 51 - (Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)1. Nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, la Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni: |
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Articolo 52 - (Comunicazione ed educazione alimentare)1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all’articolo 41, comma 1, lett. c), sono indirizzate in |
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Articolo 53 - (Contributi)1. Per le iniziative di cui agli articoli 51 e 52 sono erogati contributi, nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva. 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6. |
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Articolo 54 - (Informazione)1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all’articolo 52 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato: |
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Articolo 55 - (Sanzioni)1. Fatte salve la responsabilità civile per i danni economici arrecati nonché le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, la violazione del divieto di cui all’articolo 43, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da |
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CAPO II - NORME PER LA PRODUZIONE DI PIANTE PORTASEME |
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Articolo 56 - (Finalità)1. Il presente Capo disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai se |
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Articolo 57 - (Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori)1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all’articolo 56 |
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Articolo 58 - (Compiti della Regione)1. La Giunta regionale con proprio atto e nel rispetto della vigente normativa statale e europea: a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si |
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Articolo 59 - (Organi di vigilanza)1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all’art |
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Articolo 60 - (Vigilanza e controllo)1. I Comuni territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari. |
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Articolo 61 - (Sanzioni amministrative)1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 57, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale sono puniti con la sanzione amministrat |
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CAPO III - INCENTIVAZIONE DEGLI AMMENDANTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI |
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Articolo 62 - (Finalità)1. La Regione promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o de |
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Articolo 63 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo si intende: a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 febbraio 2004 (Approvazione dei metodi uffic |
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Articolo 64 - (Concessione contributi)1. Per le finalità di cui all’art. 62 sono concessi contributi economici per: a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un perio |
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Articolo 65 - (Modalità di concessione dei contributi)1. I contributi previsti dall’articolo 64, comma 1, lettera a), sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza |
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Articolo 66 - (Verifiche e controlli)1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltiv |
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CAPO IV - TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO |
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Articolo 67 - (Oggetto)1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di int |
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Articolo 68 - (Registro regionale)1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all’articolo 67. 2. La Giunta r |
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Articolo 69 - (Rete di conservazione e sicurezza)1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati. 2. I sogget |
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Articolo 70 - (Patrimonio delle risorse genetiche)1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all’artico |
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Articolo 71 - (Divieti e sanzioni)1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amm |
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CAPO V - NORME PER LA PRODUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOLOGICI |
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Articolo 72 - (Finalità)1. La Regione, in attuazione degli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equi |
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Articolo 73 - (Elenco dei produttori dell'agricoltura biologica)1. Per l'iscrizione dei produttori dell'agricoltura biologica che operano nel territorio regionale si applican |
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Articolo 75 - (Riconoscimento delle organizzazioni)1. Al riconoscimento delle organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74 si procede secondo i criteri stab |
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Articolo 77 - (Revoca del riconoscimento)1. La Giunta regionale, previa diffida, può revocare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori bio |
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Articolo 78 - (Organismi di controllo)1. I produttori dell'agricoltura biologica di cui all’articolo 73 affidano l'espletamento dei controlli ad o |
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Articolo 79 - (Provvidenze)1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle organizzazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costi |
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TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DELLA ZOOTECNIA E DELLA PESCA PROFESSIONALE |
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CAPO I - Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue) |
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Articolo 80 - (Oggetto e finalità)1. Il presente Capo dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, capri |
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Articolo 81 - (Interventi)1. Gli interventi di cui all’articolo 80 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3. 2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di |
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Articolo 82 - (Beneficiari)1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, |
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Articolo 83 - (Misura degli aiuti)1. L'indennizzo di cui all’articolo 81 è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II e della normativa europea in materia di aiuti di stato secondo le seguenti modalità: a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai, che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alim |
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Articolo 84 - (Modalità di erogazione degli indennizzi)1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimen |
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Articolo 85 - (Ambito di applicazione)1. L'indennizzo di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della |
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CAPO II - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria. |
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SEZIONE I - FINALITA' |
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Articolo 86 - (Oggetto e finalità)1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politich |
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Articolo 87 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo si definisce: a) apicoltura: l'attività di conduzione zootecnica delle api; |
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SEZIONE II - DISCIPLINA |
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Articolo 88 - (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro c |
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Articolo 89 - (Anagrafe apistica)1. Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro |
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Articolo 90 - (Modalità di attuazione)1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina: |
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Articolo 91 - (Controlli sanitari)1. È compito del Servizio veterinario della competente Azienda USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria), organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di |
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Articolo 92 - (Denuncia delle malattie e divieti)1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del |
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Articolo 93 - (Zone di rispetto)1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza Apis mellifera ligustica Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel |
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Articolo 94 - (Trattamenti antiparassitari)1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato |
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SEZIONE III - INTERVENTI |
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Articolo 95 - (Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento: a) investimenti immobiliari o mobiliari: 1) acquisto arnie; 2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi; |
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Articolo 96 - (Beneficiari)1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste |
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SEZIONE IV - VIGILANZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 97 - (Vigilanza)1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alla Strutt |
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Articolo 98 - (Sanzioni amministrative)1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 103,00 euro a 258,00 e |
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TITOLO VII - TARTUFI E FUNGHI |
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CAPO I - RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI |
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Articolo 99 - (Disposizioni generali)1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire |
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Articolo 100 - (Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)1. La raccolta dei tartufi è libera: |
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Articolo 101 - (Delimitazione delle tartufaie)1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi |
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Articolo 102 - (Tartufaie controllate)1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è f |
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Articolo 103 - (Miglioramenti alle tartufaie controllate)1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni: a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni; b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi; |
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Articolo 104 - (Commissioni)1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da: a) |
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Articolo 105 - (Parere della commissione)1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all’articolo 104, tram |
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Articolo 106 - (Tartufaie coltivate)1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco. 2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente rec |
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Articolo 107 - (Riconoscimento tartufaie)1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 106, comma 5-bis, l’ente competente, dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all’articolo 104. N77 2. A tal fine l'interessato d |
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Articolo 108 - (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge |
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Articolo 109 - (Delimitazione dei comprensori consorziati)1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all’articolo 104, ai |
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Articolo 110 - (Ricerca e raccolta dei tartufi)1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. 2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo: a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato; c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone; e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio; i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario. 3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati. 4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole. 5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:
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Articolo 111 - (Idoneità per la raccolta)1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all’articolo 104. 2. Le materie di esame riguardano |
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Articolo 112 - (Autorizzazione alla raccolta)1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all’articolo 111, l'unione di comuni competente per terri |
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Articolo 113 - (Iniziative finanziarie)1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche. 2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate: a) attività formative di qualificazione e |
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Articolo 114 - (Modalità di finanziamento)1. I finanziamenti previsti dall’articolo 113 vengono concessi in conto capitale: |
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Articolo 115 - (Albi regionali)1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verran |
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Articolo 116 - (Zone vocate)1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente voca |
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Articolo 117 - (Vigilanza)1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell’a |
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Articolo 118 - (Sanzioni amministrative)1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla l. 752/1985, dalla l.r. 15/1983. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati: a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00; b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00; c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00; d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per |
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Articolo 119 - (Norme di abrogazione)1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi |
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Articolo 120 - (Tassa di concessione)1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito |
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Articolo 121 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Com |
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Articolo 122 - (Norme finali)1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavo |
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CAPO II - RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI |
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Articolo 123 - (Disposizioni generali)1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro i |
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SEZIONE I - RACCOLTA DEI FUNGHI |
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Articolo 124 - (Raccolta)1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali pro |
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Articolo 124-bis - (Corsi in materia di raccolta funghi)1. La Regione promuove la realizzazione di corsi facoltativi, finalizzati all’acquisizione delle conoscenze relative |
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Articolo 125 - (Proprietari e conduttori di fondi)1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all’ar |
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Articolo 126 - (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall’Agenzia forestale regionale, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi. N81 |
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Articolo 127 - (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati alla raccolta di |
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Articolo 128 - (Divieti)1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 6 della l. 352/1993, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei. 2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita solamente quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale che consenta la visione delle lamelle e ne permetta una sicura identificazione. N87 |
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Articolo 129 - (Aree particolari)1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrit |
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Articolo 130 - (Sospensioni temporanee)1. La Giunta regionale su proposta dell’Agenzia forestale regionale, |
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Articolo 131 - (Controlli sanitari)1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione d |
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Articolo 132 - (Divulgazione e contributi)1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto |
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SEZIONE II - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI |
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Articolo 133 - (Commercializzazione delle specie di funghi)1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'Allegato I del d.p.r. 376/1995 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso. |
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Articolo 134 - (Norma di rinvio)1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati |
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SEZIONE III - NORME FINALI |
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Articolo 135 - (Vigilanza)1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regional |
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Articolo 136 - (Sanzioni amministrative)1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II è competente alla irrogazione delle sanzioni l’Agenzia forestale regionale. N90 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati: a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00; b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00; |
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TITOLO VIII - AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE E FATTORIE SOCIALI |
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Articolo 137 - (Disposizioni generali)1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare: a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio; |
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SEZIONE I - DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO |
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Articolo 138 - (Attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all’articolo 143, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all’articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCI |
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Articolo 139 - (Locali per attività agrituristiche)1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall’articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). |
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Articolo 140 - (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. 2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate |
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Articolo 141 - (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori e soluzioni innovative per l'ospitalità agrituristica)1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata. 2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto cons |
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Articolo 142 - (Norme igienico-sanitarie)1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata. 2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di |
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Articolo 143 - (Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)1. Ai fini di cui all’articolo 138, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione di comuni territorialmente competente. 2. L'unione di comuni di cui al comma 1 rilascia il ce |
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Articolo 144 - (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 143, di seguito denominato Elenco agriturismo. 2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni: |
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Articolo 145 - (Riserva di denominazione e classificazione)1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 138, comma 2. |
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SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE |
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Articolo 146 - (Attività di fattoria didattica)1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale; |
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Articolo 147 - (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall’articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015. 2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola. |
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Articolo 148 - (Norme igienico-sanitarie)1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il rego |
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Articolo 149 - (Operatori di fattoria didattica)1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione. |
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Articolo 150 - (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)1. Ai fini di cui all’articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica. |
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Articolo 151 - (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell’articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche. 2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguen |
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Articolo 152 - (Riserva di denominazione)1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che es |
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SEZIONE III - DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI |
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Articolo 153 - (Finalità e definizioni)1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), riconosce, sostiene e promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali. |
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Articolo 154 - (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)1. Per le attività di fattoria sociale sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall’articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015. N53 |
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Articolo 155 - (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali) |
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Articolo 156 - (Riconoscimento delle fattorie sociali)1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell’agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti: a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di speci |
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Articolo 157 - (Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività)1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l’Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale. L’Elenco regionale è pubblicato sul sito della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale. 2. Sono iscritte nell’Elenco regionale le fattorie sociali |
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Articolo 158 - (Logo distintivo e altre forme di comunicazione delle fattorie sociali)1. La fattoria sociale si avvale di un logo distintivo, |
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Articolo 159 - (Interventi di sostegno)1. La Regione favorisce l’agricoltura sociale, in particolare, mediante: a) la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto delle fattorie sociali che svolgono attività dell’agricoltura sociale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali); |
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Articolo 159-bis - (Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale)1. È istituito presso l’Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale; b) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare l’adozione e la diffusione di modelli efficaci e best practice; c) coordinamento con l’Osservatorio nazionale sull’agricoltura sociale di cui all’articolo 7 della l. 141/2015 |
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SEZIONE IV - NORME COMUNI |
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Articolo 161 - (Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune compe |
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Articolo 162 - (Attività di studio, promozione e formazione)1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo. 2. La Giunta regio |
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Articolo 163 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare: a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7; b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico- |
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Articolo 165 - (Sanzioni amministrative)1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all’articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio. 2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, lettera b), ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 |
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SEZIONE VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 166 - (Norme transitorie e finali)1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti). 2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco |
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Articolo 167 - (Norma di abrogazione)1. Fermo quanto previsto dall’articolo 166, commi 1, 4, 10 e 11, sono e rimangono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata; |
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Articolo 168 - (Norma di rinvio)1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate dall |
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TITOLO IX - INTERVENTI A FAVORE DEL RIORDINO FONDIARIO |
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CAPO I - TERRE ABBANDONATE, INCOLTE E INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE |
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Articolo 169 - (Disposizioni generali)1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in attuazione dei principi e criteri di cui alla legge 4 agosto 1978, n. |
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Articolo 170 - (Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)1. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche d |
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Articolo 171 - (Utilizzazione delle terre)1. Le terre di cui all’art. 170, possono essere utilizzate per le seguenti finalità: |
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Articolo 172 - (Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui all’articolo 173, predispone la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all’articolo 171. |
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Articolo 173 - (Delega di funzioni)1. Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni che le svolgono in unioni di comuni o nelle altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente. |
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Articolo 174 - (Procedure)1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come all’articolo 175, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di trenta giorni nel sito istituzionale di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono. |
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Articolo 175 - (Norme e procedure per l'assegnazione delle terre).1. Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate, non inserite nel Banco della terra di cui all’articolo 198, sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell’articolo 6 della l. 440/1978. |
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Articolo 176 - (Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto)1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, per i quali è stata fatta domanda di assegnazione in base alle disposizioni del presente Capo, devono darne contestuale comunica |
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Articolo 177 - (Nomina delle Commissioni provinciali)1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro centottanta giorni dall'entrata |
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Articolo 178 - (Terre insufficientemente coltivate)1. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di assegnazione di cui all’articolo 175, inoltrare, al competente ente delegatario, esposto v |
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Articolo 179 - (Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)1. Nel caso in cui i terreni di cui al presente Capo siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 17 |
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Articolo 180 - (Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i quindicimila euro, che dichiarino, entro |
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Articolo 181 - (Assegnazione delle terre ex articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440)1. L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate operata secondo le disposizi |
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Articolo 182 - (Destinatari delle terre)1. Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a: 1) per le finalità di cui all’articolo 171, punto 1), in ordine di priorità: a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e r |
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Articolo 183 - (Norma finale)1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo valgono le norme recate dalla l. 440/1978. |
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Articolo 184 - (Norma transitoria)1. Fino all'insediamento degli organi statutari delle unioni di comuni di cui all’articolo 173 le funzioni d |
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CAPO II - INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE. AVVIO DI AZIONI DI RIORDINO FONDIARIO |
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Articolo 185 - (Disposizioni generali)1. La Regione attua gli interventi e le azioni di cui al presente Capo, al fine di contribuire all'azione di a |
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SEZIONE I - INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE |
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Articolo 186 - (Agevolazioni creditizie)1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguard |
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Articolo 187 - (Soggetti beneficiari)1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all’articolo 188, i coltivatori diretti proprieta |
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Articolo 188 - (Operazioni ammissibili - Priorità)1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità indicate: a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni; |
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Articolo 189 - (Presentazione delle domande)1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate alla Giunta regionale. |
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Articolo 190 - (Vincolo di indivisibilità)1. I fondi acquistati con le agevolazioni del presente Capo sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto |
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Articolo 191 - (Decadenza dai benefici)1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici di cui all’articolo 188 la estinzione anticipata del mutuo |
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Articolo 192 - (Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all’articolo 188 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, |
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SEZIONE II - AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E DI RIORDINO FONDIARIO |
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Articolo 194 - (Incentivazione delle operazioni di permuta)1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permute di quote di terreno di superfi |
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Articolo 195 - (Predisposizione di progetti di riordino fondiario)1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, |
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CAPO III - AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
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SEZIONE I - NORME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO |
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Articolo 196 - (Disposizioni generali)1. La Regione, con il presente Capo, in armonia con l’articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare: |
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Articolo 197 - (Definizioni)1. Ai fini del presente Capo sono poste le seguenti definizioni: a) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità; b) agricoltura |
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Articolo 198 - (Banco della terra)1. Per le finalità di cui all’articolo 196, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni: a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo alle aziende agricole di proprietà dei medesimi; |
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Articolo 199 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare: a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione; b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene; c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà |
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Articolo 199-bis - (Ruolo e funzioni dell’Agenzia forestale regionale)1. L’Agenzia forestale regionale: a) predispone ed aggiorna l’elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazio |
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Articolo 200 - (Comitato di coordinamento del Banco della Terra) |
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Articolo 201 - (Piano annuale delle locazioni e concessioni) |
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Articolo 202 - (Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)1. L’assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione. N44 2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dall’Agenzia forestale regionale; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli |
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Articolo 204 - (Obblighi degli assegnatari)1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego dei beni di cui all’articolo |
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Articolo 205 - (Misure di sostegno per l'accesso alla terra)1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 196: |
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Art. 205-bis - (Criteri di premialità per l’accesso al Banco della Terra)1. I bandi o gli avvisi per l’assegnazione ai soggetti di cui all’articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all’articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all’articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi: a) competenza culturale e tecnica dei concorren |
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Articolo 206 - (Orti sociali urbani)1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, te |
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Articolo 207 - (Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14) |
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SEZIONE III - NORME SULLA TRASFORMAZIONE E SULLA LAVORAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI |
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Articolo 208 - (Produzioni)1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002, dal regolamento CE 852/2004, e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la l |
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Articolo 209 - (Requisiti edilizi ed igienici dei locali)1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente Capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria. 2. Nella strut |
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SEZIONE IV - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 210 - (Norme di prima applicazione)1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all’articolo 199 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo. |
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Articolo 211 - (Norme transitorie)1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all’articolo 210, alle produzioni di cui all’articol |
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Articolo 212 - (Beni già oggetto di locazione e concessione) |
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Articolo 213 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Agenzia forestale regionale, rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo. N33 |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE VITIVINICOLO |
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CAPO I - 2DISPOSIZIONI SANZIONATORIE RELATIVE ALLE SUPERFICI VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE |
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Articolo 214 - (Finalità)1. Il presente Capo definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate im |
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Articolo 215 - (Ambito di applicazione)1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° ap |
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Articolo 216 - (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Il vigneto illegale non è ammissibile a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, |
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Articolo 217 - (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all’articolo 216, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente: a) alla distill |
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Articolo 218 - (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 ad ettaro proporzionale alla superficie vitata illegale qualora: |
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Articolo 219 - (Disposizioni di attuazione)1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per |
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CAPO II - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO |
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Articolo 220 - (Finalità)1. Il presente Capo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relati |
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Articolo 221 - (Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo agg |
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Articolo 222 - (Rinvio)1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione d |
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TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI |
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Articolo 223 (Norme finanziarie)1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo. 2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015. 3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827- F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004 (capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015. 4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 36, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale |
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Articolo 224 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui agli articoli 30, 90, 121, 163, 199, 210, 219. |
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Articolo 225 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni: a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 10 (Sviluppo della elettrificazione rurale); b) legge regionale 27 marzo 1975, n. 16 (Disciplina della riproduzione equina); c) legge regionale 4 luglio 1977, n. 32 (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici); d) legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi); e) legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate); f) legge regionale 1° luglio 1981, n. 37 (Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia); g) legge regionale 1° luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura); h) legge regionale 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi"); i) legge regionale 27 giugno 1983, n. 21 (Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei); l) legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame); m) articolo 20 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio pluriennale 1986 - 1988); n) legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario); o) legge regionale 4 novembre 1991, n. 28 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario); p) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi); |
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