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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 20/02/2006, n. 96
L. 20/02/2006, n. 96
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L. 20/02/2006, n. 96
L. 20/02/2006, n. 96
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- Sentenza C. Cost. 12/10/2007, n. 339
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Art. 1. - Finalità1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: |
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Art. 2. - Definizione di attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. |
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Art. 3. - Locali per attività agrituristiche1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. |
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Art. 4. - Criteri e limiti dell’attività agrituristica1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica. 2. Affinché l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti. |
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Art. 5. - Norme igienico-sanitarie1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitat |
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Art. 7. - Abilitazione e disciplina fiscale1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento del cer |
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Art. 8. - Periodi di apertura e tariffe |
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Art. 9. - Riserva di denominazione. Classificazione1. L’uso della denominazione “agriturismo”, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agric |
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Art. 10. - Trasformazione e vendita dei prodotti1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa ag |
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Art. 11. - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata tr |
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Art. 12. - Attività assimilate1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescato |
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Art. 13. - Osservatorio nazionale dell’agriturismo1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazional |
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Art. 14. - Norme transitorie e finali1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è |
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Art. 15. - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono |
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Art. 16. - Copertura finanziaria1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. 2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione de |
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