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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 04/05/2015, n. 10
Regolam. R. Umbria 04/05/2015, n. 10
Regolam. R. Umbria 04/05/2015, n. 10
- Reg. R. 16/01/2018, n. 2
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Art. 2 - (Banco della Terra)1. Il Banco della Terra consiste in un elenco dei terreni agricoli ed a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali “e delle aziende agricole”N1, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili ad essere concessi in locazione o in concessione. |
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Art. 4 - (Iscrizione dei beni nell’elenco del Banco della Terra)1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull’amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali), individua i beni di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati N4, idonei e disponibili all’iscrizione nel Banco della Terra e trasmette il relativo elenco “all'Agenzia forestale regionale”N1. 2. I comuni e le |
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Art. 6 - (Assegnazione dei beni del Banco della Terra) |
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Art. 6 bis - (Determinazione dei valori percentuali massimi da attribuire ai criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 205 bis, comma 2 della l.r. 12/2015, i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al: |
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Art. 7 bis - (Migliorie, addizioni e trasformazioni sugli immobili) |
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Art. 8 - (Controllo e revoca dell’assegnazione)1. La Regione, i comuni e le province effettuano i controlli ognuno per i beni di loro competenza anche mediante verifiche a campione. 2. Gli assegnatari, per le finalità di cui al presente articolo entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono “all'Agenzia forestale regionale”N1 una dichiarazione sulle modalità di utilizzo del bene corredata da una relazione relativa alle attività svolte nell’anno precedente e allo stato di avanzamento “del progetto di impiego” |
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Art. 9 - (Norme transitorie)1. La Giunta regionale, i comuni e le province individuano i beni idonei e disponibili all’iscrizione nel Banco della Terra ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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