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Regolam. R. Umbria 04/05/2015, n. 10

Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell’articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 16/01/2018, n. 2
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’

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Art. 2 - (Banco della Terra)

1. Il Banco della Terra consiste in un elenco dei terreni agricoli ed a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali “e delle aziende agricole”N1, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili ad essere concessi in locazione o in concessione.

2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra su richiesta del proprietario i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla

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Art. 3 - (Gestione del Banco della Terra)

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Art. 4 - (Iscrizione dei beni nell’elenco del Banco della Terra)

1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull’amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali), individua i beni di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati N4, idonei e disponibili all’iscrizione nel Banco della Terra e trasmette il relativo elenco “all'Agenzia forestale regionale”N1.

2. I comuni e le

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Art. 5 - (Cancellazione dei beni dal Banco della Terra)

1. I proprietari di beni pubblici possono richiedere “all'Agenzia forestale regionale”

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Art. 6 - (Assegnazione dei beni del Banco della Terra)

1. L’assegnazione in locazione o in concessione dei beni iscritti nel Banco della Terra, di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione stessa, avviene mediante procedure di evidenza pubblica gestite “dall'Agenzia forestale regionale”N1, nel rispetto della normativa vigente N6.

2. Per i beni di proprietà degli enti locali o dei privati, le procedure di assegnazione sono predisposte ai sensi dell’

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Art. 6 bis - (Determinazione dei valori percentuali massimi da attribuire ai criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)

N8

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 205 bis, comma 2 della l.r. 12/2015, i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al:

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Art. 7 - (Canone di locazione e di concessione)

1. “L'Agenzia forestale regionale”

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Art. 7 bis - (Migliorie, addizioni e trasformazioni sugli immobili)

N8

1. Per i beni di cui all’articolo 198, comma 1, lettera a) della

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Art. 8 - (Controllo e revoca dell’assegnazione)

1. La Regione, i comuni e le province effettuano i controlli ognuno per i beni di loro competenza anche mediante verifiche a campione.

2. Gli assegnatari, per le finalità di cui al presente articolo entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono “all'Agenzia forestale regionale”N1 una dichiarazione sulle modalità di utilizzo del bene corredata da una relazione relativa alle attività svolte nell’anno precedente e allo stato di avanzamento “del progetto di impiego”

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Art. 9 - (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, i comuni e le province individuano i beni idonei e disponibili all’iscrizione nel Banco della Terra ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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