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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 28/10/2024, n. 23
L. R. Umbria 28/10/2024, n. 23
L. R. Umbria 28/10/2024, n. 23
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Principi, finalità e funzioni |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 |
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Art. 2 - Principi e finalità1. La Regione Umbria riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale dell'Umbria. 2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) la promozione di uno sviluppo economico sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, garantendo la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, storico, art |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e, in particolare: a) sovraintende e coordina l'organizzazione del sistema turistico regionale; b) programma e coordina le iniziative di promozione e comunicazione e le relative risorse finanziarie, verificandone l'efficacia e l'efficienza; c) realizza studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica; d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria; |
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Art. 4 - Funzioni dei comuni1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di: a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dell'associazionismo del settore; b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del pro |
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Art. 5 - Marca regionale - Brand system1. La Regione adotta una politica unitaria di promozione e comunicazione, quale Marca regionale - Brand system, per rappresentare e rafforzare l'identità regionale, valorizzando, tra l'altro, i prodotti, i servizi e la pluralità dei territori. |
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Art. 6 - Documento di programmazione turistica1. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione turistica triennale, di seguito denominato "DPT", in coerenza con le procedure e gli strumenti europei, statali e regionali e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. 2. Il DPT individua i seguenti aspetti: a) l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e |
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Art. 7 - Ecosistema digitale del turismo1. L'ecosistema digitale del turismo è costituito dall'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo dell' |
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Capo II - Organizzazione turistica regionale |
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Art. 8 - Destinazione turistica1. La Regione individua come destinazione turistica unitaria l'intero territorio dell'Umbria e, conseguentemente, valorizza e promuove l'integrazione d |
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Art. 9 - Sistema turistico regionale1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, definisce e coordina il sistema turistico regionale coinvolgendo gli enti pubblici e le loro forme associative, nonch� |
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Art. 10 - Organismo di gestione della destinazione1. La Regione promuove la costituzione di un organismo centrale di governo della destinazione unitaria dell'Umbria denominato Organismo di gestione della destinazione (OGD), e ne sovraintende e coordina le attività. 2. L'OGD non ha personalità giuridica ed è costituito sotto forma di accordo di collaborazione tra enti pubblici. Ne fanno parte la Regione, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria, un rappresentante per ciascun ambito turisticamente rilevante di cui all'articolo 11 e la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'Umbria. |
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Art. 11 - Ambiti turisticamente rilevanti1. Gli ambiti turisticamente rilevanti, intesi come aggregazione di comuni contigui con un'offerta turistica omogenea, costituiscono l'articolazione territoriale dell'organizzazione turistica regionale. 2. Al fine di ottimizzare il sistema turistico regionale, gli ambiti di cui al comma 1 possono essere costituiti fino ad un numero massimo di sei. 3. In ogni ambito di cui al comma 1, i comuni associati con le forme previste dalla normativa vigente, designano un comune capofila che cura i rapporti con la Regione Umbria, l'OGD e gli altri comuni aderenti. |
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Art. 12 - Servizi di informazione e accoglienza turistica1. In ciascun ambito turisticamente rilevante individuato ai sensi dell'articolo 11, i comuni aderenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di |
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Art. 13 - Associazioni pro loco1. La Regione riconosce le associazioni pro loco, organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base, |
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TITOLO II - Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile |
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Capo I - Finalità e modalità operative |
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Art. 14 - Valorizzazione e promozione del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile1. La Regione, nel rispetto delle normative statali ed europee, favorisce azioni di valorizzazione e promozione del territorio, del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle eccellenze regionali per lo sviluppo di forme di offerta di turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile. 2. La Regione, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri |
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Art. 15 - Definizioni1. Ai fini del presente titolo, si intendono: a) per "cammini": gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. I |
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Art. 16 - Criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari1. Gli itinerari di cui all'articolo 14, comma 2 devono possedere requisiti e caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, anche in r |
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Art. 17 - Operatori professionali del turismo lento1. La Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento con particolare riferimento a coloro che già operan |
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Art. 18 - Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere il turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile, si avvale di un osservatorio per attività di ricerca, studio e analisi, senza oneri a carico del bilancio regionale. L'osservatorio supporta la Giunta regionale per l'elaborazione del regolamento di cui all'articolo 16, commi 1 e 2. 2. L'osservatorio di cui al comma 1, anche in chiave pro |
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Art. 19 - Turismo accessibile1. Il sistema dell'offerta turistica regionale garantisce la fruizione dell'offerta turistica medesima alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo li |
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TITOLO III - Strutture ricettive turistiche |
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Capo I - Strutture ricettive |
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Art. 20 - Strutture ricettive1. Le strutture ricettive sono: a) esercizi alberghieri; b) es |
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Capo II - Strutture ricettive alberghiere |
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Art. 21 - Tipologie di esercizi alberghieri1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori declinate nelle seguenti tipologie: a) alberghi; b) alberghi diffusi; c) villaggi-albergo; d) condhotel. 2. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate vicinanze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere che non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale. 3. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minor |
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Capo III - Strutture ricettive extralberghiere |
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Art. 22 - Tipologie di esercizi extralberghieri1. Sono strutture ricettive extralberghiere: a) country house; |
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Art. 23 - Country house1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina o da idon |
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Art. 24 - Case e appartamenti per vacanze1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autono |
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Art. 25 - Affittacamere1. Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l'utilizzo da parte dell'ospite dell'angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale. 2. Gli eserciz |
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Art. 26 - Bed and breakfast1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare. 2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura. |
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Art. 27 - Case per ferie1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 2. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso quello di ristora |
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Art. 28 - Ostelli1. Sono ostelli gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, prevalentemente di giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive. |
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Art. 29 - Rifugi |
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Capo IV - Strutture ricettive all'aria aperta |
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Art. 31 - Esercizi ricettivi all'aria aperta1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta: a) campeggi; b) camping - village; c) villaggi turistici. 2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazz |
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Capo V - Residenze d'epoca |
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Art. 32 - Residenze d'epoca1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione. 3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggi |
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Art. 33 - Commissione per le residenze d'epoca1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale |
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Capo VI - Ospitalità diffusa |
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Art. 34 - Ospitalità diffusa1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutt |
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Capo VII - Norme comuni per le attività ricettive |
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Art. 35 - Codice identificativo nazionale1. In attuazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esige |
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Art. 37 - Segno identificativo di qualità1. Al fine della valorizzazione dell'offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell'ambito della strategia della Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5, un segno identificat |
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Art. 38 - Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), di cui all'articolo 113 della L.R. 1/2015, del comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia. 2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle |
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Art. 39 - Obblighi del titolare dell'attività ricettiva1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o dei girasoli corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui all'articolo 35. 2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità, le informazioni sull'accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN di cui all'articolo 35. |
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Art. 40 - Provvedimenti1. Il comune competente per territorio, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 38, applica le disposizioni di cui all'articolo 19 della L. 241/1990. |
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Art. 41 - Apertura1. I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo dichiarano nella SCIA di cui all'articolo 38 i periodi di apertura. |
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Art. 42 - Denominazione1. A ciascuna struttura ricettiva di cui al presente Titolo è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può |
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Art. 43 - Suite e letto aggiunto1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 20, le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno a |
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Art. 44 - Reclamo1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al comune competente per territorio. |
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Art. 45 - Piscine natatorie1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia. |
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Art. 46 - Sanzioni amministrative1. Chiunque apre o gestisce un'attività ricettiva o pubblicizza con qualsiasi mezzo un'attività ricettiva senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente. 2. Chiunque dichiara requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. 3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 38, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente. 4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 39, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00. 5. Chiunque supera la capacità r |
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TITOLO IV - Ospitalità non convenzionale |
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Capo I - Aree attrezzate per la sosta temporanea |
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Art. 47 - Aree attrezzate per la sosta temporanea1. I comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusi |
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Capo II - Locazioni turistiche |
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Art. 48 - Locazioni turistiche1. Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono disciplinate dall'articolo 13-ter del d.l. 145/2023. Ai fini della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 7 del d.l. 145/2023 nonché delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente. 3. Ai fini della tutela del turista consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica nonché per la gestione della Banca dati di cui all'articolo 36 e della rilevazione ai fini statistici del movimento turistico, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma non imprendito |
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Capo III - Ospitalità del camminatore |
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Art. 49 - Alloggio del pellegrino1. Gli alloggi del pellegrino sono forme di ospitalità situate lungo i cammini di cui all'articolo 15, lettera a), e comunque a distanza non superiore a settecento metri dal tracciato. 2. Gli alloggi di cui al comma 1, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici o enti religiosi, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini. 3. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati nella Tabella Q allegata alla presente legge. 4. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle no |
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Capo IV - Ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali |
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Art. 50 - Ospitalità turistica in soluzioni innovative1. Al fine di ampliare l'offerta ricettiva anche in relazione alle peculiarità del territorio regionale, è consentita l'attività ricettiva in soluzioni innovative, aventi particolari aspetti costruttivi e con un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro. Tali soluzioni possono essere: a) complementari: incrementano o completano l'offerta turistica delle strutture ricettive di cui all'articolo 20, comma 1, gestite in forma imprenditoriale e di agriturismi, in misura non superiore a 8 posti letto e comunque nel rispetto dei limiti, ove previsti, della capacità ricettiva massima stabilita dalla presente legge in relazione alle specifiche tipologie ricettive nonché dalla |
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Art. 51 - Norme regolamentari1. La Giunta regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, del piano paesaggistico e dei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento, con norme regolamentari, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle soluzioni innovative di cui all'articolo 50: |
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Art. 52 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 121. Dopo il comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di completare il numero massimo di posti letto consentito per l'attività agrit |
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TITOLO V - Requisiti igienico sanitari. preparazione/somministrazione di alimenti nelle strutture ricettive |
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Capo I - Norme comuni. preparazione/somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 53 - Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande1. L'attività di preparazione, somministrazione e sporzionatura di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla presente legge, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza delle disposizioni in campo alimentare ed in particolare del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200 |
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Capo II - Preparazione e somministrazione della prima colazione nei bed and breakfast e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale |
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Art. 54 - Cucina domestica1. Per la preparazione e somministrazione della prima colazione nelle tipologie ricettive affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4, e bed and brea |
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Art. 55 - Requisiti1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 3, che preparano e somministrano la prima colazione nei bed and breakfast e negli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 178/2002, devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni: a) durante le lavorazioni per la preparazione della prima colazione per gli ospiti, la cucina non può essere utilizzata per |
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Art. 56 - Rifiuti di cucina1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, d |
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Capo III - Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ove consentite |
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Art. 57 - Cucina professionale o catering1. Per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui al Titolo III |
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Art. 58 - Requisiti cucina professionale1. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 per la cucina professionale sono richiesti i seguenti requisiti: a) superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale che lavora nella cucina; b) pareti lavabili e disinfettabili sino ad altezza adeguata; c) paviment |
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Art. 59 - Servizio esterno di catering1. Se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata mediante un servizio esterno di catering di cui all'articolo 57, comma 2, la struttura ricettiva deve essere dotat |
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Art. 60 - Sala di somministrazione1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere, pari almeno ad un metro quadrato per ogni posto a |
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Art. 61 - Servizi igienici1. I servizi igienici per i clienti possono essere identificabili con quelli delle camere, o appartamenti, se i pasti sono somministrati solo agli ospiti. 2. Se invece la somministrazione è aperta anche ai non alloggiati |
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Art. 62 - Rifiuti di cucina1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urba |
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TITOLO VI - Organizzazione e intermediazione di viaggi |
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Capo I - Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale |
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Art. 63 - Agenzie di viaggio e turismo e filiali1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere. 2. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1 possono svolgere la propria attività anche nella forma virtuale on line. 3. Le agenzie di viaggio e t |
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Art. 64 - Requisiti per l'esercizio dell'attività1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 65 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 67, commi 6 e 7. 2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché sulle seguenti informazioni: a) denominazione; b) generalità del dichiarante; c) direttore tecnico; d) ubicazione; |
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Art. 66 - Provvedimenti1. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui all'articolo 65, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui ai commi 1 e/o 6 del medesimo articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Regione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguam |
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Art. 67 - Obblighi del titolare1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa. 2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico. 3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve es |
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Art. 68 - Direttore tecnico1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo in una sola agenzia. 2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativam |
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Capo II - Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale |
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Art. 69 - Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati. |
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Art. 70 - Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all' |
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Capo III - Sanzioni |
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Art. 71 - Sanzioni amministrative1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 69 e 70, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 63, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente. 2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente. |
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TITOLO VII - Professioni turistiche |
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Capo I - Professioni turistiche |
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Art. 72 - Professione turistica1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, disciplina le seguenti attività professionali turistiche: a) guida turistica nazionale; |
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Art. 73 - Abilitazione professionale di accompagnatore turistico1. L'esame di abilitazione per l'accompagnatore turistico di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1 stabilisce, in particolare: |
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Art. 74 - Riconoscimento ed estensione dell'abilitazione1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere l'attività di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni d |
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Art. 75 - Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione prevista all'articolo 70 i seguenti soggetti: a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'a |
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Art. 76 - Sanzioni amministrative1. Chiunque esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. 2. Chiunque e |
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TITOLO VIII - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Capo I - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Art. 78 - Norma finanziaria1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 13 della presente legge sono finanziati dalle risorse già autorizzate agli articoli 3 e 14 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024- 2026. |
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Art. 79 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'As |
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Art. 80 - Norme regolamentari1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli: |
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Art. 81 - Norme transitorie1. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 13, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Reg. reg. 31 gennaio 2019, n. 2 (Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)). 2. Le associazioni pro loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14 della L.R. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 13. 3. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 12 della L.R. 8/2017, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 25 della presente legge. 4. Le attività di case e appartamenti per vacanze a carattere non imprenditoriale già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 8/2017 possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 24 della presente legge. 5. Le case religiose di |
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Art. 82 - Norme finali1. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 38, comma 7 della presente legge decorre dal 1° gennaio 2 |
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Art. 83 - Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) dopo la parola: "local |
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Art. 84 - Norma di abrogazione1. La legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) è abr |
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