La legge disciplina la valorizzazione e l’organizzazione regionale del turismo disponendo l’abrogazione dal 14/11/2024 della L.R. 10/07/2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), ad eccezione dell’art. 40 (Alloggi locati per finalità turistiche) per il quale l’abrogazione decorre dal 02/11/2024 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN di cui all'art. 13-ter, comma 15, D.L. 145/2023 - avviso pubblicato nella G.U. 03/09/2024, n. 103). La norma precisa che la validità della classificazione approvata concernente le diverse tipologie di strutture ricettive decorre dal 01/01/2025.
Dal 14/11/2024, ad eccezione dell'art. 40 abrogato dal 02/11/2024 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN di cui all'art. 13-ter, comma 15, D.L. 145/2023 - avviso pubblicato nella G.U. 03/09/2024, n. 103).
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Capo I - Principi, finalità e funzioni
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Art. 1 - Oggetto
1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117
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Art. 2 - Principi e finalità
1. La Regione Umbria riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale dell'Umbria.
2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la promozione di uno sviluppo economico sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, garantendo la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, storico, art
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Art. 3 - Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e, in particolare:
a) sovraintende e coordina l'organizzazione del sistema turistico regionale;
b) programma e coordina le iniziative di promozione e comunicazione e le relative risorse finanziarie, verificandone l'efficacia e l'efficienza;
c) realizza studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
d) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione unitaria dell'Umbria;
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Art. 4 - Funzioni dei comuni
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:
a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dell'associazionismo del settore;
b) supporto alla Regione nell'organizzazione e nello sviluppo del pro
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Art. 5 - Marca regionale - Brand system
1. La Regione adotta una politica unitaria di promozione e comunicazione, quale Marca regionale - Brand system, per rappresentare e rafforzare l'identità regionale, valorizzando, tra l'altro, i prodotti, i servizi e la pluralità dei territori.
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Art. 6 - Documento di programmazione turistica
1. La Giunta regionale adotta il documento di programmazione turistica triennale, di seguito denominato "DPT", in coerenza con le procedure e gli strumenti europei, statali e regionali e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
2. Il DPT individua i seguenti aspetti:
a) l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e
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Art. 7 - Ecosistema digitale del turismo
1. L'ecosistema digitale del turismo è costituito dall'insieme degli strumenti digitali funzionali all'analisi, alla conoscenza e alla comunicazione del turismo dell'
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Capo II - Organizzazione turistica regionale
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Art. 8 - Destinazione turistica
1. La Regione individua come destinazione turistica unitaria l'intero territorio dell'Umbria e, conseguentemente, valorizza e promuove l'integrazione d
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Art. 9 - Sistema turistico regionale
1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, definisce e coordina il sistema turistico regionale coinvolgendo gli enti pubblici e le loro forme associative, nonch�
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Art. 10 - Organismo di gestione della destinazione
1. La Regione promuove la costituzione di un organismo centrale di governo della destinazione unitaria dell'Umbria denominato Organismo di gestione della destinazione (OGD), e ne sovraintende e coordina le attività.
2. L'OGD non ha personalità giuridica ed è costituito sotto forma di accordo di collaborazione tra enti pubblici. Ne fanno parte la Regione, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria, un rappresentante per ciascun ambito turisticamente rilevante di cui all'articolo 11 e la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) dell'Umbria.
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Art. 11 - Ambiti turisticamente rilevanti
1. Gli ambiti turisticamente rilevanti, intesi come aggregazione di comuni contigui con un'offerta turistica omogenea, costituiscono l'articolazione territoriale dell'organizzazione turistica regionale.
2. Al fine di ottimizzare il sistema turistico regionale, gli ambiti di cui al comma 1 possono essere costituiti fino ad un numero massimo di sei.
3. In ogni ambito di cui al comma 1, i comuni associati con le forme previste dalla normativa vigente, designano un comune capofila che cura i rapporti con la Regione Umbria, l'OGD e gli altri comuni aderenti.
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Art. 12 - Servizi di informazione e accoglienza turistica
1. In ciascun ambito turisticamente rilevante individuato ai sensi dell'articolo 11, i comuni aderenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione di
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Art. 13 - Associazioni pro loco
1. La Regione riconosce le associazioni pro loco, organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica di base,
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TITOLO II - Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile
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Capo I - Finalità e modalità operative
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Art. 14 - Valorizzazione e promozione del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile
1. La Regione, nel rispetto delle normative statali ed europee, favorisce azioni di valorizzazione e promozione del territorio, del patrimonio naturale, storico-paesaggistico, culturale e delle eccellenze regionali per lo sviluppo di forme di offerta di turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile.
2. La Regione, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri
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Art. 15 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intendono:
a) per "cammini": gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. I
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Art. 16 - Criteri, standard di qualità e riconoscimento degli itinerari
1. Gli itinerari di cui all'articolo 14, comma 2 devono possedere requisiti e caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, anche in r
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Art. 17 - Operatori professionali del turismo lento
1. La Regione promuove la formazione professionale specializzata degli operatori del turismo lento con particolare riferimento a coloro che già operan
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Art. 18 - Osservatorio del turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile
1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere il turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile, si avvale di un osservatorio per attività di ricerca, studio e analisi, senza oneri a carico del bilancio regionale. L'osservatorio supporta la Giunta regionale per l'elaborazione del regolamento di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.
2. L'osservatorio di cui al comma 1, anche in chiave pro
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Art. 19 - Turismo accessibile
1. Il sistema dell'offerta turistica regionale garantisce la fruizione dell'offerta turistica medesima alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo li
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TITOLO III - Strutture ricettive turistiche
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Capo I - Strutture ricettive
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Art. 20 - Strutture ricettive
1. Le strutture ricettive sono:
a) esercizi alberghieri;
b) es
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Capo II - Strutture ricettive alberghiere
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Art. 21 - Tipologie di esercizi alberghieri
1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori declinate nelle seguenti tipologie:
a) alberghi;
b) alberghi diffusi;
c) villaggi-albergo;
d) condhotel.
2. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate vicinanze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere che non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale.
3. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minor
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Capo III - Strutture ricettive extralberghiere
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Art. 22 - Tipologie di esercizi extralberghieri
1. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) country house;
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Art. 23 - Country house
1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina o da idon
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Art. 24 - Case e appartamenti per vacanze
1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autono
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Art. 25 - Affittacamere
1. Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l'utilizzo da parte dell'ospite dell'angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.
2. Gli eserciz
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Art. 26 - Bed and breakfast
1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.
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Art. 27 - Case per ferie
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso quello di ristora
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Art. 28 - Ostelli
1. Sono ostelli gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, prevalentemente di giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive.
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Art. 29 - Rifugi
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Art. 30 - Agriturismi e fattorie didattiche
1. Gli agriturismi e le fattorie didattiche sono disciplinati dal Titolo VIII della
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1215670012400834
Capo IV - Strutture ricettive all'aria aperta
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1215670012400835
Art. 31 - Esercizi ricettivi all'aria aperta
1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
a) campeggi;
b) camping - village;
c) villaggi turistici.
2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazz
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Capo V - Residenze d'epoca
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Art. 32 - Residenze d'epoca
1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggi
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Art. 33 - Commissione per le residenze d'epoca
1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale
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Capo VI - Ospitalità diffusa
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Art. 34 - Ospitalità diffusa
1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con altre strutt
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Capo VII - Norme comuni per le attività ricettive
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Art. 36 - Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche
1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, denominata Turismatica, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'
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Art. 37 - Segno identificativo di qualità
1. Al fine della valorizzazione dell'offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell'ambito della strategia della Marca regionale - Brand system di cui all'articolo 5, un segno identificat
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1215670012400845
Art. 38 - Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive
1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), di cui all'articolo 113 della L.R. 1/2015, del comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia.
2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle
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1215670012400846
Art. 39 - Obblighi del titolare dell'attività ricettiva
1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o dei girasoli corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui all'articolo 35.
2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità, le informazioni sull'accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN di cui all'articolo 35.
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Art. 40 - Provvedimenti
1. Il comune competente per territorio, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 38, applica le disposizioni di cui all'articolo 19 della L. 241/1990.
2. Il comune adotta le procedure di cui alla
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Art. 41 - Apertura
1. I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo dichiarano nella SCIA di cui all'articolo 38 i periodi di apertura.
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Art. 42 - Denominazione
1. A ciascuna struttura ricettiva di cui al presente Titolo è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può
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Art. 43 - Suite e letto aggiunto
1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 20, le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno a
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Art. 44 - Reclamo
1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al comune competente per territorio.
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Art. 45 - Piscine natatorie
1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.
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Art. 46 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque apre o gestisce un'attività ricettiva o pubblicizza con qualsiasi mezzo un'attività ricettiva senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque dichiara requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 38, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 39, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque supera la capacità r
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TITOLO IV - Ospitalità non convenzionale
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Capo I - Aree attrezzate per la sosta temporanea
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Art. 47 - Aree attrezzate per la sosta temporanea
1. I comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusi
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Capo II - Locazioni turistiche
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Art. 48 - Locazioni turistiche
1. Le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono disciplinate dall'articolo 13-ter del d.l. 145/2023. Ai fini della presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 7 del d.l. 145/2023 nonché delle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia e devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione e le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della tutela del turista consumatore e della trasparenza sulle forme di ospitalità turistica nonché per la gestione della Banca dati di cui all'articolo 36 e della rilevazione ai fini statistici del movimento turistico, i soggetti che intendono locare gli alloggi di cui al comma 1 in forma non imprendito
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Capo III - Ospitalità del camminatore
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Art. 49 - Alloggio del pellegrino
1. Gli alloggi del pellegrino sono forme di ospitalità situate lungo i cammini di cui all'articolo 15, lettera a), e comunque a distanza non superiore a settecento metri dal tracciato.
2. Gli alloggi di cui al comma 1, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici o enti religiosi, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini.
3. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati nella Tabella Q allegata alla presente legge.
4. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle no
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Capo IV - Ospitalità turistica innovativa in ambienti naturali
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1215670012400862
Art. 50 - Ospitalità turistica in soluzioni innovative
1. Al fine di ampliare l'offerta ricettiva anche in relazione alle peculiarità del territorio regionale, è consentita l'attività ricettiva in soluzioni innovative, aventi particolari aspetti costruttivi e con un limitato impatto ambientale, collocate in ambienti naturali del paesaggio umbro. Tali soluzioni possono essere:
a) complementari: incrementano o completano l'offerta turistica delle strutture ricettive di cui all'articolo 20, comma 1, gestite in forma imprenditoriale e di agriturismi, in misura non superiore a 8 posti letto e comunque nel rispetto dei limiti, ove previsti, della capacità ricettiva massima stabilita dalla presente legge in relazione alle specifiche tipologie ricettive nonché dalla
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1215670012400863
Art. 51 - Norme regolamentari
1. La Giunta regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, del piano paesaggistico e dei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento, con norme regolamentari, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle soluzioni innovative di cui all'articolo 50:
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Art. 52 - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
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TITOLO V - Requisiti igienico sanitari. Preparazione/somministrazione di alimenti nelle strutture ricettive
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Capo I - Norme comuni. Preparazione/somministrazione di alimenti e bevande
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Art. 53 - Modalità per lo svolgimento dell'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande
1. L'attività di preparazione, somministrazione e sporzionatura di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui alla presente legge, è soggetta, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, all'osservanza delle disposizioni in campo alimentare ed in particolare del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200
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1215670012400868
Capo II - Preparazione e somministrazione della prima colazione nei bed and breakfast e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale
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Art. 54 - Cucina domestica
1. Per la preparazione e somministrazione della prima colazione nelle tipologie ricettive affittacamere di cui all'articolo 25, comma 4, e bed and brea
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1215670012400870
Art. 55 - Requisiti
1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 3, che preparano e somministrano la prima colazione nei bed and breakfast e negli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 178/2002, devono altresì attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) durante le lavorazioni per la preparazione della prima colazione per gli ospiti, la cucina non può essere utilizzata per
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1215670012400871
Art. 56 - Rifiuti di cucina
1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, d
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Capo III - Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ove consentite
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1215670012400873
Art. 57 - Cucina professionale o catering
1. Per l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ove consentita e prevista, nelle strutture ricettive di cui al Titolo III
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1215670012400874
Art. 58 - Requisiti cucina professionale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 per la cucina professionale sono richiesti i seguenti requisiti:
a) superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale che lavora nella cucina;
b) pareti lavabili e disinfettabili sino ad altezza adeguata;
c) paviment
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Art. 59 - Servizio esterno di catering
1. Se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata mediante un servizio esterno di catering di cui all'articolo 57, comma 2, la struttura ricettiva deve essere dotat
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Art. 60 - Sala di somministrazione
1. Per la sala di somministrazione è richiesta una superficie adeguata al numero di posti a sedere, pari almeno ad un metro quadrato per ogni posto a
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Art. 61 - Servizi igienici
1. I servizi igienici per i clienti possono essere identificabili con quelli delle camere, o appartamenti, se i pasti sono somministrati solo agli ospiti.
2. Se invece la somministrazione è aperta anche ai non alloggiati
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Art. 62 - Rifiuti di cucina
1. I rifiuti di cucina, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere gestiti come rifiuti urba
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TITOLO VI - Organizzazione e intermediazione di viaggi
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Capo I - Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale
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Art. 63 - Agenzie di viaggio e turismo e filiali
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.
2. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1 possono svolgere la propria attività anche nella forma virtuale on line.
3. Le agenzie di viaggio e t
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Art. 64 - Requisiti per l'esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
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1215670012400883
Art. 65 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali
1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 67, commi 6 e 7.
2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché sulle seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) generalità del dichiarante;
c) direttore tecnico;
d) ubicazione;
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1215670012400884
Art. 66 - Provvedimenti
1. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui all'articolo 65, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui ai commi 1 e/o 6 del medesimo articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Regione stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguam
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1215670012400885
Art. 67 - Obblighi del titolare
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.
2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico.
3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve es
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1215670012400886
Art. 68 - Direttore tecnico
1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo in una sola agenzia.
2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativam
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1215670012400887
Capo II - Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale
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1215670012400888
Art. 69 - Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
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1215670012400889
Art. 70 - Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'
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1215670012400890
Capo III - Sanzioni
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1215670012400891
Art. 71 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 69 e 70, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 63, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
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1215670012400892
TITOLO VII - Professioni turistiche
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Capo I - Professioni turistiche
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1215670012400894
Art. 72 - Professione turistica
1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, disciplina le seguenti attività professionali turistiche:
a) guida turistica nazionale;
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1215670012400895
Art. 73 - Abilitazione professionale di accompagnatore turistico
1. L'esame di abilitazione per l'accompagnatore turistico di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:
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1215670012400896
Art. 74 - Riconoscimento ed estensione dell'abilitazione
1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere l'attività di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni d
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1215670012400898
Art. 76 - Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita la professione turistica di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
2. Chiunque e
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1215670012400899
TITOLO VIII - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
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1215670012400900
Capo I - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
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1215670012400901
Art. 77 - Località turistiche o città d'arte
1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'
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1215670012400902
Art. 78 - Norma finanziaria
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 13 della presente legge sono finanziati dalle risorse già autorizzate agli articoli 3 e 14 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2024- 2026.
2. Il finanziamento degli oneri relativi alla gestione del portale turistico regionale di cui all'articolo 7, comma 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 è assicurato dalle risorse stanziate per il Fondo Programma di cui all'
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1215670012400903
Art. 79 - Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'As
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1215670012400904
Art. 80 - Norme regolamentari
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:
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1215670012400905
Art. 81 - Norme transitorie
1. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 13, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Reg. reg. 31 gennaio 2019, n. 2 (Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)).
2. Le associazioni pro loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14 della L.R. 8/2017 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 13.
3. Le attività di affittacamere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 12 della L.R. 8/2017, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 25 della presente legge.
4. Le attività di case e appartamenti per vacanze a carattere non imprenditoriale già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 8/2017 possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 24 della presente legge.
5. Le case religiose di
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1215670012400906
Art. 82 - Norme finali
1. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 38, comma 7 della presente legge decorre dal 1° gennaio 2
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Art. 83 - Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale)
1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) dopo la parola: "local
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Tabella A - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri
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Tabella B - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle country-houses
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Tabella C - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle case e appartamenti per vacanze
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Tabella D - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di affittacamere
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Tabella E - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione dei bed and breakfast
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Tabella F - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle case per ferie
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Tabella G - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli ostelli
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Tabella H - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione dei rifugi
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Tabella I - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione dei campeggi
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Tabella L - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione dei camping-village
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1215670012400919
Tabella M - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione dei villaggi turistici
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1215670012400920
Tabella N - Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle residenze d’epoca
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1215670012400921
Tabella O - Dimensioni minime dei locali dei seguenti esercizi ricettivi: alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo già autorizzati e residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale
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1215670012400922
Tabella P - Dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all’aria aperta
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1215670012400923
Tabella Q - Requisiti minimi obbligatori per gli alloggi del pellegrino
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DEFINIZIONE DI RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA - TRATTAMENTO IVA DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (IVA sui contratti di appalto per la costruzione; IVA sulle compravendite; IVA sulle locazioni; Differenza fra locazione ed altre prestazioni di servizi) - DETRAIBILITÀ DELL’IVA SU COSTRUZIONE, ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Quadro normativo, interventi e procedure, agibilità degli edifici, cambi di destinazione d’uso, adempimenti e responsabilità dei tecnici alla luce della corrente regolamentazione
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
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CON 10 ESEMPI COMPLETI DI OPERE SANABILI E RELATIVE PROCEDURE
Inquadramento e analisi del DL Salva Casa - Condoni edilizi e sanatorie - Soluzione delle casistiche più frequenti - Esempi di opere sanabili e relative procedure - Aspetti di competenza dei professionisti tecnici
ISBN: 9788862193795
D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Guida alle dichiarazioni asseverate per pratiche edilizie, transazioni immobiliari e richieste di bonus
Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile - Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo - Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie - Verifica della conformità catastale - Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi - Redazione delle certificazioni a cura del tecnico
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