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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 10/12/1998, n. 87
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- L.R. 16/01/2001, n. 1
- L.R. 23/03/2000, n. 42
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministraz |
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Art. 2 - (Forme di raccordo e processi di concertazione) |
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Art. 3 - (Funzioni riservate alla Regione)1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti: a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie; |
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Art. 4 - (Funzioni conferite agli enti locali)1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. |
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Art. 5 - (Esercizio associato delle funzioni) |
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Art. 6 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, Cost., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza: |
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Art. 8 - (Programmazione degli interventi) |
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Art. 9 - (Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese.)1. Entro un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs |
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Art. 10 - (Riordino e semplificazione delle normative di settore)1. Salvo quanto previsto al successivo art. 20, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione, definita ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. |
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Art. 11 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle materie di cui alla LR 6 febbraio 1998, n. 9 recante "Attribuzione delle funzioni amm |
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Capo II - ARTIGIANATO |
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Art. 13 - (Riparto delle competenze)1. Nella materia "artigianato", come definita dall'art. 12 del D. Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge: |
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Art. 14 - (Convenzioni)1. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art |
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Capo III - INDUSTRIA |
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Art. 15 - (Riparto delle competenze)1. Nella materia "industria", come definita all'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge: a) la g |
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Art. 18 - (Aree produttive ecologicamente attrezzate)1. La Regione favorisce la realizzazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate anche in attuazione dell'articolo 26 del d.lgs. 112/1998. 2. Le aree di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 3. Le aree di cui al comma 1 sono attrezzate con un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti, e sono caratterizzate altresì dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire: a) la prevenzione dell'inquin |
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Capo IV - FIERE E MERCATI E COMMERCIO |
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Art. 19 - (Riparto delle competenze)1. Nelle materie "fiere e mercati" e "commercio", come definite all'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestaz |
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Art. 20 - (Modalità per l'attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in materia di commercio)1. In materia di commercio, le disposizioni del D. |
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Capo V - TURISMO E SPORT |
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Art. 21 - (Riparto delle competenze in materia di turismo) |
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Art. 22 - (Riparto delle competenze in materia di sport)1. L'elaborazione dei programmi di cui all'art. 157 del D. Lgs. n. 112/1998 è riservata alla Regione. |
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Capo VI - CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
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Art. 23 - (Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)1. La Regi |
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Capo VII - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Art. 25 - (Promozione degli sportelli unici)1. La Regione, in collaborazione con le Camere di commercio, le Province e le associazioni di categoria, assicura agli sportelli unici per le attività produttive, di cui all'art. 24 del D. |
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Capo VIII - DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI |
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Art. 26 - (Riparto delle competenze)1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo. |
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Art. 27 - (Modalità di programmazione)1. La Regione Toscana disciplina la programmazione ed il controllo delle attività di sostegno ai processi di internazionalizzazione |
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Art. 28 - (Modalità di gestione)1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle proprie attività inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), anche ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero". 2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attività di promozione economi |
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