N95 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 06/10/2016, n. 70.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13 - Premialità e altri effetti

1. Ferme restando le premialità riconosciute dalla normativa statale, agli enti locali che adempiono al proprio obiettivo programmatico si applicano le premialità previste dal presente articolo.

2. Ad ogni ente locale, il cui obiettivo programmatico è modificato in senso peggiorativo su propria richiesta ai sensi dell’articolo 12, può essere riconosciuta, a valere sull’obiettivo aggregato dei tre successivi esercizi, una priorità nell’accesso a modifiche migliorative del proprio obiettivo programmatico, nella misura massima pari alla quota di obiettivo programmatico ceduto, fermo restando il rispetto dell’obiettivo aggregato.

3. Nei casi di cui al comma 2, all’ente locale è attribuita la maggiore quota dei tributi regionali prevista dal comma 4 dell’articolo 14, nonché la priorità nell’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 16.

4. Per ogni ente locale il cui obiettivo programmatico è stato modificato in senso migliorativo ai sensi dell’articolo 12, può essere applicata, entro i tre esercizi successivi, una modifica peggiorativa in misura non superiore a quella migliorativa ottenuta.

5. L’ente locale che ha ottenuto una modifica in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico ai sensi dell’articolo 12, e che non la utilizza almeno nella misura percentuale definita con deliberazione della Giunta regionale, è escluso per due esercizi successivi dalla rideterminazione in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico.

6. Se il saldo conseguito a fine esercizio dall’ente locale risulta superiore ad un valore percentuale, definito con deliberazione della Giunta regionale, rispetto ai dati comunicati ai sensi dall’articolo 9, comma 5, la Giunta regionale provvede a rideterminare l’obiettivo programmatico dell’ente in senso peggiorativo, nella misura non superiore a quella dello scostamento accertato.

7. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale a carico agli enti locali che non adempiono al proprio obiettivo programmatico.”

Dalla redazione