N55 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 03/03/2015, n. 22. L’articolo 23 così recitava: “Art. 23 - Ambito di applicazione - 1. Il presente capo non si applica alle unioni di comuni a disciplina differenziata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, ad eccezione dell’articolo 50, comma 1, lettera a).

2. Resta fermo l’adempimento di cui all’articolo 40, per le unioni di comuni a disciplina differenziata che intendono accedere al contributo di cui all’articolo 90, comma 9, della presente legge o che, per effetto dell’articolo 61, comma 1, della presente legge, esercitano funzioni conferite dalla Regione.”

Dalla redazione