Articolo abrogato dalla L.R. 06/10/2016, n. 70.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Interventi regionali compensativi

1. La Regione persegue il proprio obiettivo programmatico e, al fine di incrementare la capacità di spesa degli enti locali a vantaggio del sistema economico territoriale, può effettuare interventi compensativi ai sensi dell’articolo 1, comma 138, della l. 220/2010, procedendo contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo.”

Dalla redazione