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L. R. Toscana 01/08/2011, n. 35

Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2011, n. 66
- L.R. 28/12/2011, n. 69
- L.R. 14/03/2013, n. 9
- L.R. 31/05/2013, n. 27
- L.R. 08/07/2016, n. 43
- L.R. 03/07/2018, n. 33
- L.R. 07/01/2019, n. 3
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[Premessa]


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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

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Capo I - Oggetto e ambito di applicazione
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le procedure:

a) per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, p

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Capo II - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
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Sezione I - Ambito di applicazione
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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge si considerano opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere:

a) finanziate in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale, anche di provenienza statale o comunitaria; è prevalente il finanziamento che copre più della metà del complessivo fabbisogno per la realizza

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Sezione II - Accordi di programma
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Art. 3 - Competenze della Regione

1. Per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 2 e 10, il Presidente della Giunta regionale N9:

a) può promuovere la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

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Art. 4 - Effetti dell’accordo di programma

N12

1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.

2. Fatto salvo il

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Art. 5 - Procedure

1. Nel caso in cui il procedimento di formazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della “conferenza di servizi” N11, il testo dell’accordo di programma e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli strumenti e atti di governo del territorio che si intendono variare.

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Sezione III - Disposizioni per le ipotesi in cui non sia sottoscritto un accordo di programma


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Art. 6 - Monitoraggio

1. Fuori dei casi in cui si proceda tramite accordo di programma, la Regione assicura comunque il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all’articolo 2.

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Art. 7 - Nomina di commissari

1. La Regione ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi con le modalità di cui all’articolo

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Art. 8 - Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere di cui all’articolo 2, in presenza di valutazioni tecniche positive o comunque di elementi istruttori positivi, informano preventivamente la Giunta regionale.

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Capo III - Altre opere pubbliche finanziate dalla Regione
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Art. 9 - Funzioni regionali

1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e diverse da quelle di cui all’articolo 2, sono soggette

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Capo IV - Disposizioni per la realizzazione e l’esercizio di opere private
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Art. 10 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti per la realizzazione delle seguenti opere private, in considerazione della corrispondenza dell’interesse del privato agli obiettivi regionali:

a) all’insediamento e allo sviluppo di medie e grandi im

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Art. 11 - Attività di impulso e coordinamento regionale

1. La Giunta regionale, su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, può intervenire per favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti:

a) successivamente all’avvio delle procedure ordinariamente previste per il rilascio degli atti amministrativi nec

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Art. 12 - Svolgimento dell’attività

1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all’articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell’attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l’attività.

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Art. 13 - Comunicazione della determinazione negativa

1. Ove gli enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, ritengano di assumere determinazioni negative in ordine ai provvedimenti autorizzatori necessari per la realizzazione e/o l’esercizio delle opere di cui all’articolo 10, in difformità rispetto &ldq

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Capo V - Informativa alle commissioni consiliari e al Consiglio regionale
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Art. 14 - Comunicazioni al Consiglio regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale dà tempestiva comunicazione alle commi

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Capo VI - Norme finali
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 76/1996

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Art. 15 bis - Regolamento

N6

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Art. 16 - Norma transitoria

1. La presente legge si applica anche alle opere di cui agli articoli 2 e 10 avviate

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Art. 17 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


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