Articolo abrogato dalla L.R. del 21/05/2012 n.21. L’articolo 142 così recitava: “1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui alla L. 183/89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle. 2. Sugli immobili ricadenti nelle aree di cui al comma 1, nelle more della messa in sicurezza delle aree interessate, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti. Nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 sono altresì consentiti: a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico; e) gli interventi di addizione volumetrica di cui all’articolo 78, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico. 3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 non possono determinare: a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento o incremento del numero delle unità medesime; b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento. 4. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 il progettista assevera: a) l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza; b) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle. 5. Nelle aree di cui al comma 1 gli interventi comportanti modellazioni del terreno non rientranti nell’art. 80, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005, ovvero realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo laddove non si determini aumento del livello di pericolosità in altre aree. Al riguardo il progettista produce apposita asseverazione. 6. Il presente articolo non si applica: a) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge; b) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge; c) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; d) agli interventi in aree che al momento di entrata in vigore della presente legge sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di interventi di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico, al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA, in pericolosità idraulica inferiore.”

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