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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 88 - Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 28/2005
1. L’articolo 80 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituito dal seguente:
“Art. 80 - Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico fino a un massimo di tredici ore giornaliere. Il comune può limitare l’esercizio dell’attività in orario notturno per ragioni di prevalente interesse pubblico.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire agli esercizi di derogare al limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).
3. Per garantire idonei livelli di servizio nei periodi di minore e in quelli di maggiore afflusso dell’utenza, il comune può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 9, osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4, nelle domeniche e festività del mese di dicembre.
6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune può consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.
9. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.”.
Art. 89 - Modifiche all’articolo 81 della l.r. 28/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative”.
2. Il comma 2 dell’articolo 81 della l.r. 28/2005 è abrogato.”."
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