Articolo abrogato dalla L.R. 05/04/2017, n. 17 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’art. 10 della stessa L.R. 17/2017, così recitava:

“Art. 71 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2004

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), è sostituito dal seguente:

“2. La valutazione delle istanze di riconoscimento è effettuata dalla competente struttura della Giunta regionale.”.”

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