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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 11/04/1995, n. 49
L. R. Toscana 11/04/1995, n. 49
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, detta disposizioni per l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinci |
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Art. 2 - Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria per consentire un’efficace conservazione, ripristino e miglioramento dell’ambiente naturale e la salvaguardia delle specie selvatiche. I parchi operano altresì per lo sviluppo delle |
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Art. 3 - Consulta tecnica1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, presieduta dall’Assessore regionale competente per materia o da suo delegato, e composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità. N2 2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta per l’attuazione della presente legge e della legge regionale n. 56 del 06.04.2000 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). In particolare esprime pareri obbligatori per i profili tecnico - scientifici in materia di: a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali; b) classificazione delle aree e loro tipologia; |
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“Art. 4 - Programmazione in materia di aree protetteN15 1. Il PAER, di cui alla l.r. 14/2007, determina obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definisce il quadro delle risorse attivabili in materia di aree protette, garantendo il coordinamento con le politiche regionali in materia di tutela della biodiversità di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). 2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene: |
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“Art. 5 - Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistentiN15 1. Ai fini della valutazione di co |
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Art. 7 - Misure di incentivazione e promozione economico-sociale1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette di interesse loc |
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Titolo 2 - PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI |
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Art. 8 - Parchi regionali N61. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stab |
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Art. 9 - Parchi provinciali1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. |
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Art. 10 - Piano per il parco provinciale1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell'atto istitutivo, costituen |
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Art. 11 - Procedimento per l'approvazione del piano per il parco provinciale N81. Al procedimento per l'approvazione del piano del parco e del regolamento de |
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Art. 12 - Regolamento del parco provinciale1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della le |
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Art. 13 - Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e dell’area contigua. |
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Art. 14 - Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia. |
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Titolo 3 - RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE |
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Art. 15 - Riserve naturali1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. “In co |
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Art. 16 - Regolamento delle riserve naturali1. Il regolamento della riserva disciplina l’esercizio delle attività consentita entro il territorio della stessa, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e |
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Art. 17 - Piano economico e sociale delle riserve1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle riserve e nei limiti de |
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Art. 18 - Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, imp |
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Art. 19 - Aree naturali protette di interesse locale1. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in applicazione della legg |
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Titolo 4 - SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI |
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Art. 21 - Vigilanza1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata |
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Art. 22 - Sanzioni amministrative1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrati |
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Art. 23 - Sospensione e riduzione in pristino1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’art. 22, l’autorità competente ad emanare l’ordi |
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Titolo 5 - PATRIMONIO - CONTABILITÀ - CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI, AREE CONTIGUE |
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Art. 24 - Patrimonio, contabilità e contratti1. La Regione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 16 maggio 1991, n. 20, e gli enti locali ricompresi |
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Art. 25 - Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessa |
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Titolo 6 - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 26 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 3 della presen |
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Art. 27 - Norma abrogativa1. La L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni è abrogata. |
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Art. 28 - Norma transitoria - Programma stralcio1. In prima attuazione della presente legge e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga alle procedure di cui all’art. 5, un Programma stralcio per le aree protette. |
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