Articolo abrogato dalla L.R. 27/12/2012, n. 79, così recitava:

“Art. 144 bis (Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 34/1994) — 1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:

“Art. 38 bis (Attribuzione delle risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria) — 1. Ferma restando la procedura di cui all’articolo 41, le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 8, comma 8, sono trasferite direttamente agli enti titolari delle funzioni di bonifica, a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle province nell’atto di concessione.”.””

Dalla redazione