La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 148 (Modifiche all’articolo 209 della l.r. 1/2005) — 1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 209 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“1 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 29 bis è autorizzata per l’anno 2012 la spesa massima di euro 1.900.000,00 cui si fa fronte per euro 300.000,00 con le risorse della UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti” e per euro 1.600.000,00 con le risorse della UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2012. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”"

Dalla redazione