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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 08/08/2023, n. 9
L. P. Trento 08/08/2023, n. 9
L. P. Trento 08/08/2023, n. 9
L. P. Trento 08/08/2023, n. 9
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 17/06/2024, n. 8-14/Leg.
- L.P. 13/03/2024, n. 3
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CAPO I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione |
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Sezione I - Disposizioni in materia di programmazione, di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità, di enti locali e di PNRR |
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Nella lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024". |
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Art. 5 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Dopo la lettera g-ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. |
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Art. 6 - Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e modificazione dell'articolo 24-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di beni di uso civico1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente: "3-bis. Le associazioni più rappresentative dei soggetti che amministrano i beni di uso civico esprimono un parere sugli schemi di disegno di legge della Giunta provinciale e di regolamento provinciale quando riguardano la materia specifica della gestione dell'uso civico. Il parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta." 2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente: "Art. 3-bis - Disposizioni particolari per gli enti esponenziali della collettività 1. Agli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), non si applicano il capo II, a eccezione degli articoli 4, 5, 10 e 12, commi 1 e 1-bis, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e i |
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Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2-bis della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente: "3-bis. Per l'attuazione dei progetti e interventi finanziati a valere sul PNRR, la Provincia può stipulare convenzioni direttamente con il comune di Rovereto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)." |
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Sezione II - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni transitorie connesse1. Dopo il comma 3.1.1 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente: "3.1.2. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con il Consorzio dei comuni trentini per la messa a disposizione di proprio personale presso il medesimo, nel rispetto della vigente normativa contrattuale; con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali, possono essere disciplinate disposizioni attuative di questo comma." 2. Nel comma 1 dell'articolo 12-quater della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "programma di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996". 3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dal programma di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996". 4. All'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione"; b) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti: "01. È istituito l'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione che assorbe anche le funzioni di valutazione dei dirigenti di cui al successivo comma 1. 02. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione si occupa di: a) supportare la Giunta provinciale nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione e del sistema permanente di valutazione della dirigenza, assicurandone la loro coerenza complessiva; b) supportare l'amministra |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 151. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 è inserito il seguente: "2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o dagli altri strumenti di programmazione adottati da ciascun ente, possono procedere, previo colloquio selett |
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Art. 14 - Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Integrazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente: "2-ter. Nei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti alle imprese, per i quali nel corso dell'istruttoria è necessario integrare documentazione no |
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Sezione III - Disposizioni in materia di istruzione e cultura |
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Art. 17 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: "sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche" sono inserite le seguenti: ", anche con ricorso allo strumento della convenzione, previsto dall'articolo 11". 2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole |
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Sezione IV - Disposizioni in materia di politiche sanitarie, sociali e per la famiglia |
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)1. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti: "2.1.1. In ogni caso, nel caso di richiesta di nuovi accreditamenti da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento è concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio di cui all'articolo 22-bis. 2.1.2. Con deliberazione della Giunta provinciale è disciplinato un organismo tecnicamente accreditante (OTA), responsabile dell'istruttoria tecnica per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento. L'OTA si avvale di valutatori e di esperti tecnici per l'accreditamento, individuati tra professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture provinciali e a strutture pubbliche o private accreditate del servizio sanitario." 2. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente: "Art. 22-bis - Controllo esterno 1. La Provincia attiva un sistema di controllo esterno, vigilanza e monitoraggio sulla qualità, sulla sicurezza e sull'appropriatezza delle attività erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie; tali attività sono svolte attraverso L'OTA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari per l'attuazione di questo articolo, nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dalla legislazione statale." 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente: "1-bis. Le strutture sanitarie private di cui al comma 1 sono individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte della stessa di un avviso, anche a valenza pluriennale, contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e tenuto conto, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate di cui all'articolo 22-bis." 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 |
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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 2022 è inserito il seguente: |
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Art. 27 - Omissis
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Art. 28 - Integrazione dell'articolo 30-bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 221. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30-bis della legge |
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Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 9-ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)1. Il comma 2 dell'articolo 9-ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 30 - Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile1. Al fine di accelerare la reimmissione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, la Provincia promuove la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione. 2. Gli interventi di autorecupero sono realizzati negli alloggi sociali previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale delia |
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Art. 31 - Integrazione dell'articolo 6-bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provin |
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Art. 32 - Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile1. Per far fronte al peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all'aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili e affitti a scopo residenziale in calo, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi, la Provincia adotta le misure straordinarie contenute in questo articolo per contenere temporaneamente il rischio di revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione alla locazione o il rischio di sfratto dei nuclei familiari assegnatari di alloggi a canone sostenibile. |
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2017 è inserita la seguente: "a-bis) le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dalla normativa vigente;". 2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "delle organizzazioni di volontariato |
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Art. 35 - Inserimento dell'articolo 11-bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2010 è inserito il seguente: "Art. 11-bis - Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime dì violenza ad alto rischio 1. La Provincia, acquisita la disponibilità del Commissariato del Governo per la provincia di T |
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Sezione V - Disposizioni in materia di contratti pubblici |
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Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e di disposizioni regolamentari connesse1. All'articolo 1 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) nel comma 2-bis le parole: "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)". 2. All'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Le amministrazioni aggiudicatoci applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato."; b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Si applicano inoltre gli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici." 3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse. 4. All'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 le parole: "nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla normativa statale per l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai predetti lavori"; b) il comma 4 è abrogato. 5. All'articolo 5-bis della legge provinciale di recep |
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "individuate da questo articolo" sono soppresse; b) le parole: "preliminare, definitiva ed esecutiva" sono soppresse; c) le parole: "Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo." sono soppresse. 2. Nel comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "20, commi" sono sostituite dalle seguenti: "20, comma". 3. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è abrogato; b) nel comma 2 le parole: "e in base a quanto stabilito dall'articolo 6-bis" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale"; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti: a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria; b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione; c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa."; d) nel comma 4 le parole: "il documento preliminare di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione". 4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente: "2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) gestione del sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici, anche ai fini della trasmissione degli atti e dei dati raccolti alle banche dati nazionali; b) supporto alle amministrazioni aggiudicataci nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e nella pubblicazione dei dati." 5. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico"; b) i commi 01, 02, 1, 1-bis e 2 sono abrogati; c) nel comma 3-bis le parole: "si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)" e le parole: "dei predetti articoli" sono soppresse. 6. All'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Progettazione"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omesso nei casi previsti dalla normativa statale."; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale."; d) il comma 3 è abrogato. 7. All'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "l'approvazione de |
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Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e di disposizioni regolamentari connesse1. Il titolo della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente: "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento". 2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente: "1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore." 3. All'articolo 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 61. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "per gli anni 2022 e 2023" son |
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Sezione VI - Disposizioni in materia di sport, turismo, agricoltura e sviluppo economico |
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Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)1. La rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026". 2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026". 3. Nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge provinciale n. 8 d |
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Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)1. Dopo l'articolo 17-bis della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente: "Art. 17-ter - Promozione di percorsi formativi destinati agli atleti 1. La Provincia promuove la realizzazione di percorsi di formazione specificatamente destinati agli atleti attraverso la concessione per l'anno 2023 di contributi a soggetti che presentano progetti rivolti alla generalità degli atleti o ad atleti di almeno tre discipline sportive, riguardanti la formazione in materia previdenziale e fiscale, l'apprendimento delle lingue, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione o altri ambit |
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Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)1. Nel comma 1-quater dell'articolo 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". 2. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito i |
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Art. 43 - Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi del D.P.G.P. 27 novembre 2000, |
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Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. Dopo il comma 1-septies dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente: "1-octies. I contributi previsti dal comma 1-sexies possono essere concessi nell'ambito di procedure di tipo negoziale a fronte dell'assunzione di specifici impegni da parte dei beneficiari, per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, innovazione, qualità o sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare, anche finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale dell'agricoltura. Con deliberazione della Giunta provincia |
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Art. 45 - Integrazione dell'articolo 33-bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33-bis della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente: |
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Art. 46 - Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2007, nel capo II, è inserito il seguente: "Art. 5-bis - Piano irriguo provinciale 1. Le finalità di questa legge e, in particolare, lo sviluppo, il potenziamento e l'efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale, si realizzano sulla base del piano irriguo provinciale. 2. Il piano previsto dal |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del |
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Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale perla politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 |
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Sezione VII - Disposizioni in materia di servizi pubblici, territorio, foreste e protezione civile |
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Art. 50 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 |
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Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: ", e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025". 2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: "c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5." |
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Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 11. Nella rubrica dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di smaltimento e di recupero". |
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Art. 53 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è abrogato. 2. Nel |
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Art. 54 - Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente: |
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Art. 55 - Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatoli per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)1. Alla fine della rubrica dell'articolo 2-sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inserite le parole: "nonché per la riduzione degli oneri per l'installazione e la modifica degli impianti". |
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Art. 56 - Modificazioni dell'articolo 98-bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. L'articolo 98-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente: "a-bis) i comuni catastali all'interno dei quali sono sospesi, limitatamente ai boschi a composizione prevalente di abete rosso non ancora direttamente interessati dall'epidemia, i tagli ordinari subordinati a SCIA e le autorizzazioni al taglio ai sensi dell'articolo 98, diversi da quelli necessari per gli interventi selvicolturali oggetto del piano;"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. La Provincia rivaluta periodicamente i contenuti del piano previsto dal comma 1, in ragione dello sviluppo dell'epidemia di bostrico, aggiornando anche l'elenco dei comuni catastali individuati secondo quanto previsto dalle lettere a) e a bis) del comma 2, individuando la durata della sospensione comunque non superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta. Quando un comune non è più compreso tra quelli censiti ai sensi della citata lettera a bis) del comma 2, la sospensione prevista dal comma 2 cessa di avere efficacia e la Provincia verifica la persistenza delle condizioni che avevano consentito l |
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Art. 57 - Integrazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 9 del 2011 dopo le parole: "sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile" sono inserite le seguenti: "; in caso di incendio boschivo complesso o di interfaccia urbano-rurale, nei quali è necessario un intervento della flotta aerea nazionale o di altra flotta diversa da quella provinciale, interviene anche un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) iscritto all'apposito registro provinciale". |
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Art. 58 - Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada1. In considerazione del valore ambientale del ghiacciaio della Marmolada quale patrimonio mondiale UNESCO nonché zona della rete ecologica europea "Natura 2000", della necessità di assicurare l'integrità ambientale alla luce del progressivo arretramento e delle sfavorevoli condizioni climatiche e di garantire l'incolumità delle persone a seguito del crollo del seracco del ghiacciaio di Punta Rocca verificatosi il 3 luglio 2022, la Provincia modifica il programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, e degli interventi di valorizza |
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Art. 59 - Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme perla tutela e la promozione dell'apicoltura)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell'ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 52 dello Statuto di autonomia, l'ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1. 1-ter. Quando il Pre |
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Sezione VIII - Abrogazioni |
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Art. 61 - Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati1. - 2. Omissis 3. Nel comma 4 dell'articolo 54 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: ", secondo le dis |
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Sezione IX - Omissis
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CAPO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 65 - Omissis
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Art. 66 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Tabella C - Omissis
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Allegato - Omissis
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20/12/2024
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