L. P. Trento 22/09/2017, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 22/09/2017, n. 10

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:

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Art. 2 - Soggetti attuatori

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, attraverso:

a) le organizzazioni

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Art. 3 - Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:

a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis), nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore; N2

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Art. 4 - Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

1. È istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

b) esprime il proprio parere sullo schema di

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Art. 5 - Contributi per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

N4

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis), i contributi e i rimborsi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992. N5

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Art. 6 - Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. Al fine di assicurare ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis), la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi

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Art. 7 - Contributi per le imprese

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'articolo 35 della

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Art. 8 - Protocolli di collaborazione

1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tr

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Art. 9 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)
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Art. 10 - Art. 11 Omissis

 

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Art. 12 - Informazioni sull'attuazione della legge

N7

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Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e go

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