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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 55 - Modificazioni all'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto
1. All'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. In alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 4, la realizzazione degli investimenti previsti negli strumenti di programmazione della Provincia di importo superiore alla soglia comunitaria e realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto può essere effettuata mediante concessioni sulla base di uno studio di fattibilità e di una progettazione preliminare, predisposti dall'amministrazione concedente, secondo le norme stabilite dalla direttiva CEE n. 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993, dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificati dall'articolo 3 e dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, nonché, per quanto non disciplinato dai predetti articoli, dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Lo studio di fattibilità deve illustrare le implicazioni derivanti dal coordinamento fra gli interessi pubblici compresenti e quelli privati ed esporre i vantaggi conseguibili da ricorso alla finanza di progetto.
6-ter. L'amministrazione concedente deve normalmente procedere secondo le regole della procedura ristretta, disciplinate dalla predetta direttiva 93/37/CEE, nonché dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legislazione statale; in casi eccezionali, quando la natura dei lavori o della gestione comportino un'alea significativa, che cioè non consenta una preventiva determinazione dei costi globali, l'amministrazione potrà avvalersi della procedura negoziata, disciplinata dalla citata direttiva.
6-quater. Sulla base dei principi desumibili dalle norme citate dal comma 6 bis, con regolamento sono definiti:
a) i criteri per la stesura di uno studio di fattibilità che illustri le implicazioni di natura tecnica, economica e finanziaria dell'intervento e ne consenta la valutazione globale;
b) le norme relative all'organizzazione di un gruppo di lavoro che, anche con la collaborazione di soggetti esterni, supporti il responsabile del procedimento nella stesura dell'anzidetto studio di fattibilità;
c) le modalità d'inoltro della documentazione di cui alle lettere a) e b) all'organo politico cui spetta la scelta del ricorso alla finanza di progetto, e la fissazione degli indirizzi procedimentali di massima, ivi compresa la motivata adozione della procedura negoziata;
d) la tecnica d'individuazione dei contenuti essenziali della progettazione preliminare che l'amministrazione concedente deve porre a base di gara, in considerazione della tipologia dell'opera e della sua gestione, tenendo conto anche della normativa sulla sicurezza sui cantieri;
e) i criteri logico-sistematici cui il responsabile del procedimento deve ispirarsi per creare il massimo coordinamento possibile fra le risultanze dello studio di fattibilità, il soddisfacimento delle esigenze pubbliche emerse dalla valutazione dell'organo politico, il progetto preliminare e gli atti della procedura di gara;
f) la tipologia, i contenuti generali e i principi comportamentali relativi alla stesura degli atti di gara, con particolare riferimento ai criteri di selezione dei concorrenti, di valutazione delle offerte e di negoziazione del rapporto contrattuale."”
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