Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 23 (Modificazioni all'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti) — 1. All'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "non oltre il 31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 settembre 2000";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Tutti gli impianti ad uso privato in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esclusi quelli previsti dall'articolo 63, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg., come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1999, n. 1-118/Leg., entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono essere adeguati in modo tale che gli stessi dispongano di una capacità di stoccaggio superiore a dieci metri cubi; in caso di mancato adeguamento, il dirigente del servizio competente in materia di commercio dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto."

2. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 è abrogato.”

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