Articolo modificato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 22/03/2001, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 02/08/2005, n. 14, così recitava:

"Art. 10 - Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca

1. Al fine di promuovere l'attività di ricerca la Provincia può:

a) concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, agli enti funzionali e alle agenzie della Provincia per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca non rientrante nei progetti di cui all'articolo 9;

b) sostenere direttamente spese o concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, a enti e soggetti operanti nell'ambito del territorio provinciale, con esclusione delle imprese, per l'allestimento di laboratori, per la realizzazione di impianti e per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche necessarie per l'attività di ricerca.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono assegnati agli enti funzionali e alle agenzie sulla base di una relazione programmatica annuale dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, nella quale sono evidenziati gli elementi di coerenza con le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), le previsioni di spesa, nonché i necessari raccordi con il bilancio dell'ente funzionale o dell'agenzia. La relazione programmatica è trasmessa al comitato di cui all'articolo 9, comma 6.

3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), nonché le loro modalità di erogazione e di rendicontazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi in cui la concessione del finanziamento è subordinata alla preventiva valutazione del comitato di cui all'articolo 9, comma 6."

Dalla redazione