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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 09/12/1991, n. 24
L. P. Trento 09/12/1991, n. 24
L. P. Trento 09/12/1991, n. 24
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- D. Pres. P. 20/02/2019, n. 3-4/Leg.
- L.P. 16/06/2017, n. 3
- L.P. 17/05/2016, n. 8
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- L.P. 28/03/2013, n. 5
- L.P. 31/05/2012, n. 11
- L.P. 24/04/2012, n. 6
- L.P. 12/09/2008, n. 16
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- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 28/07/2004, n. 8
- L.P. 01/08/2003, n. 5
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 11/09/1998, n. 10
- L.P. 23/02/1998, n. 3
- L.P. 12/02/1996, n. 3
- L.P. 07/08/1995, n. 8
- L.P. 12/09/1994, n. 4
- L.P. 26/08/1994, n. 2
- L.P. 03/09/1993, n. 23
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Capo I - Principi e disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizio |
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Art. 2 - Oggetto della tutela1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stab |
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Art. 3 - Divieto dell'uccellagione1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellagione. È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da |
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Art. 4 - Zona delle Alpi1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona |
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Art. 5 - Piano faunistico1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico. 2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli inte |
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Art. 6 - Articolazione del territorio1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di: a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia; b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia; c) aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo |
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Art. 7 - Individuazione di zone per le attività cinofile1. L'individuazione delle zone per le attività c |
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Art. 8 - Aree di speciale tutela1. La pianificazione faunistica e il prelievo venatorio nei parchi naturali provinciali, anche con riferimento all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", rimangono disciplinati dall'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18. |
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Capo II - Organizzazione della tutela |
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Art. 9 - Disposizioni generali1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e all'attuazione del piano faunistico provvedono, secondo le competenze loro at |
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Art. 10 - Competenze della Giunta provinciale1. Spettano alla Giunta provinciale la programmazione, l'indirizzo, l'attuazione ed il controllo delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l'esercizio della caccia. 2. La Giunta provinciale in particolare: a) promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna, adotta iniziative per lo |
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Art. 11 - Comitato faunistico provinciale |
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Art. 12 - Competenze del comitato faunistico provinciale |
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Art. 13 - Osservatorio faunistico provinciale |
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Art. 13-bis - Copertura rischi |
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Capo III - Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve |
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Art. 14 - Regime riservistico1. In armonia con le disposizioni dell'articolo 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30. |
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Art. 15 - Gestione della caccia nelle riserve1. Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria. 2. La gestione della caccia nelle riserve comprende: a) la collaborazione, a richiesta della provincia, per l'ef |
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Art. 16 - Contenuto della convenzione1. La convenzione definisce i rapporti tra la Provincia e l'ente gestore ed in particolare stabilisce: a) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del consiglio direttivo provinciale dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, dei legali rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 5% dei cacciatori residenti nella provincia di Trento; a-bis) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del direttivo dell'organo decentrato dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, di rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 10 per cento dei cacciatori residenti nella riserva; N15 b) l'obbligo di demandare agli organi decentrati dell'ente gestore, istituiti presso ogni riserva, i compiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 15 e di mantenere agli organi centrali gli altri compiti; c) l'obbligo dell'ente gestore di indire per ogni riserva, con frequenza almeno annuale |
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Art. 17 - Regolamenti interni delle riserve1. L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserv |
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Art. 18 - Contributo finanziario dei cacciatori1. Il contributo finanziario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero d |
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Art. 19 - Controllo sugli atti1. Il provvedimento dell'ente gestore di cui all'articolo 18 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale deve essere trasmesso nel termine di quindici giorni dall'adozione. |
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Art. 20 - Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve; esso contiene apposit |
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Art. 21 - Concorso finanziario della Provincia1. La Provincia concorre alle seguenti |
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Capo IV - Esercizio della caccia |
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Art. 22 - Soggetti1. La caccia può essere esercitata da chi: a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età; b) sia munito della licenza di porto d'armi per uso |
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Art. 23 - Cacciatori della riserva1. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in cacciatori di diritto, in cacciatori aggregati ed in cacciatori con permesso d'ospite. 2. È considerato cacciatore di diritto della riserva: a) il cacciatore che sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nell'ambito territoriale della riserva; N23 b) il cacciatore che sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nell'ambito territoriale della riserva; N24 |
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Art. 24 - Esercizio della caccia1. In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l'esigenza di co |
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Art. 26 - Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna viva deve essere reimmessa nel territorio, previa - ove occorra - la riabilitazione e la cura della stessa; in ogni altro caso essa è acquisita in proprietà dell'ente |
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Art. 27 - Appostamenti fissi e temporanei1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. 2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. 3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e |
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Art. 28 - Programmi di prelievo1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo |
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Art. 29 - Specie cacciabili e periodi di caccia1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica. 2. È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia nei periodi sottoindicati: a) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 15 dicembre: colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Capella gallinago), fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix), tordo bottaccio (Turdus philomelos), lepre comune (Lepus europaeus); c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), quaglia (Coturnix coturnix); d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: alzavola |
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Art. 30 - Calendario venatorio |
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Art. 31 - Controllo della fauna1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità. |
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Art. 32 - Fondi chiusi1. Per fondi chiusi si intendono territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la p |
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Art. 33 - Terreni in attualità di coltivazione1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e d |
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Art. 33-bis - Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica1. Per far fronte ai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, la Provincia può: a) fornire a titolo gratuito il materiale per la realizzazione di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni; b) concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni; c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno; a tal fine la Provincia può stipulare una polizza assicurativa. |
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Art. 34 - Immissione di fauna1. L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere effettuata previa autorizzazione del comitato faunistico provinciale, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comitato faunistico provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunist |
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Art. 35 - Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico1. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, dei parchi naturali, dei servizi provinciali con compiti di controllo sulla fauna selvatica nonché dell'ente gestore il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate |
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Art. 36 - Detenzione di animali per scopi diversi1. Fermo restando qu |
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Art. 36-bis - Associazioni ornitologiche1. La Provincia promuove l'attività delle associazioni ornitologiche riconosciute in ambito |
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Art. 37 - Norme per i cani1. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela degli animali |
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Art. 38 - Altri divieti1. È vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'articolo 6; c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; N64 d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione; N64 e) sparare a distanza minore di 150 con uso di fucine da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e |
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Capo V - Licenza di caccia ed esami |
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Art. 39 - Esame venatorio1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla competente autorità statale dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione. 2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni. Essa è composta: a) da un funzionario del servizio faunistico, in qualità di presidente; b) da un esperto di zoologia applicata alla caccia; c) da un esperto in scienze naturali; d) da un esperto in armi e munizioni da caccia e loro uso; |
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Art. 40 - Rinnovo della licenza1. Alla sua scadenza la licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medi |
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Capo VI - Vigilanza venatoria. Sanzioni |
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Art. 41 - Vigilanza venatoria1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia forestale, agli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia, alle guardie addette ai parchi nazionali e provinciali, ai custodi forestali dei comuni e loro consorzi e, |
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Art. 42 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, del permesso annuale o del permesso d'ospite, dalla polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atteggiamento di caccia. 2. Gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2, in caso si contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, procedono, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo medesimo, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e |
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Art. 43 - Custodia delle cose sequestrate1. Le cose sequestrate sono custodite a cura del servizio faunistico, il cui dirigente può anche attribuire tale compito in via permanente ad un dipendente avente la qualifica |
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Art. 44 - Modalità della custodia1. Le cose sequestrate sono annotate a cura dell'incaricato del servizio di custodia su apposito registro, con indicazione del procedimento cui si rife |
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Art. 45 - Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate1. È sempre disposta la confisca dei mezzi di caccia vietati. È altresì disposta la confisca delle armi sequestrate, nei casi in cui l'infrazione commessa dia luogo alle proposte di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia. 2. Nel caso di p |
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Art. 46 - Sanzioni1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione: se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; b) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale viciniore a quello consentito; c) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi, ove non diversamente sanzionato, esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto; se la |
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Art. 48 - Comunicazioni al questore |
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Art. 49 - Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro dieci giorni dall'accertamento. N83 2. In |
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Capo VII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 50 - Istituzione del servizio faunistico1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 54 è inserito il seguente: "55. Servizio faunistico 1. Il servizio provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi e di controllo inerenti la protezione, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica ed ittica. 2. Cura la predisposizione del piano faunistico e dei programmi di prelievo, avvalendosi anche della collaborazione di altri servizi. 3. Dispone ed effettua accertamenti volti a garantire il rispetto da parte dell'ente gestore delle riserve di caccia e dei suoi organi decentrati degli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione. |
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Art. 52 - Personale per il servizio faunistico1. Al fine di realizzare i compiti assegnati dalla presente legge al servizio faunistico si provvederà, con successiva legge, ad aumentare i posti in |
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Art. 52-bis - Collaborazione |
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Art. 52-ter - Norme finali di coordinamento1. I riferimenti contenuti nella presente legge alle disposizioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968 devono ritenersi sostitui |
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Art. 53 - Efficacia della legge1. Le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla stessa per l'avvio della gestione delle riserve nonché quelli di cui al presente capo, hanno effetto a decorrere dalla data di efficacia della convenzione. Tale data è resa nota mediante apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. Fino alla data di cui al comma 1, ferme restando le sanzioni vigenti, per chi eserci |
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Art. 54 - Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia |
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Art. 55 - Norme transitorie per le riserve private1. Fino alla scadenza delle concessioni di riserva rilasciate ai privati, nei territori corrispondenti l'esercizio della caccia rimane soggetto alle di |
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Art. 56 - Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore1. L'attività della tassidermia rimane disciplinata dalla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, integrata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, |
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Art. 57 - Regolamento di esecuzione1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, sentita la competente commissione permanente del Consig |
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Art. 58 - Autorizzazioni di spesa1. Per i fini di cui agli articoli 16, comma 1, lettera o), e 21, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale. |
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Art. 59 - Art. 60 Omissis
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