Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, D. Pres. P. 20/02/2019, n. 3-4/Leg., così recitava:

Art. 54 - Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede alla prima costituzione del comitato faunistico provinciale. In sede di prima costituzione gli esperti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 sono scelti dalla Giunta provinciale e durano in carica fino alla designazione che sarà effettuata dall'ente gestore.

2. Fino all'attivazione del servizio faunistico, le funzioni affidate al dirigente del predetto servizio nell'ambito del comitato faunistico provinciale sono svolte dal capo dell'ufficio caccia e pesca del servizio foreste, caccia e pesca.

3. Dalla data di costituzione del comitato faunistico provinciale è soppresso il comitato provinciale della caccia costituito ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Il comitato faunistico provinciale, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 anche le funzioni già di competenza del predetto comitato.

4. Per la liquidazione della gestione finanziaria del comitato provinciale della caccia la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore scelto anche fra dipendenti della Provincia, per la durata di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione e ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del comitato stesso.

5. Al termine del mandato, il commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria a tale data del comitato soppresso e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

6. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia, saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dal commissario liquidatore di cui al comma 4. La Provincia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati.

7. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore potrà essere disposta la corresponsione, a suo favore e a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4.

8. Dalla data di soppressione del comitato provinciale della caccia cessa di operare il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.”

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