Articolo sostituito dall'art. 13, della L.P. 26/08/1994, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 32, comma 5, della L.P. 23/02/1998, n. 3, così recitava:

“Art. 30 - Calendario venatorio

1. Il calendario venatorio è disciplinato, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, dalle disposizioni stabilite dai commi successivi.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, la caccia inizia non anteriormente alla prima domenica di settembre e termina il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi di selezione biologica, per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria e una prolungata presenza sul territorio, nonché per limitare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e boschive, il calendario venatorio può - fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì - derogare al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui alla lettera b) del comma 4 e individuare altri diversi periodi per la pratica venatoria ai mammiferi ungulati, regolamentata da specifici programmi di prelievo.

3. La caccia ai tetraonidi non può iniziare anteriormente alla terza domenica di settembre.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico e sentito l'ente gestore, che si esprime nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, delibera entro il 15 maggio di ogni anno il calendario venatorio che:

a) stabilisce, nei limiti della presente legge, le specie cacciabili ed i periodi di caccia;

b) fissa i giorni della settimana nei quali la caccia è consentita, in numero non superiore a tre con esclusione de martedì e del venerdì;

c) disciplina, in relazione alle consuetudini locali, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 gennaio in ogni giorno della settimana diverso dal martedì e venerdì nelle zone specificatamente indicate. In merito a tale disciplina la Giunta provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale;

d) determina per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo di cui all'articolo 28, il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;

e) stabilisce ogni altra prescrizione tecnica per l'esercizio della caccia;

5. La deliberazione di approvazione del calendario venatorio è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e, per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati, fino ad un'ora dopo il tramonto, secondo medie quindicinali indicate nel calendario venatorio.”

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