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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.R. 24/07/1996, n. 503
D.P.R. 24/07/1996, n. 503
D.P.R. 24/07/1996, n. 503
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la L. 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l |
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Titolo I - Scopi e campo di applicazione |
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Art. 1. - Definizioni ed oggetto1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche». 2. Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; |
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Art. 2. - Contrassegni1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di « |
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Titolo II - Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano |
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Art. 3. - Aree edificabili1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destin |
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Art. 4. - Spazi pedonali1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono pre |
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Art. 5. - Marciapiedi1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2 |
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Art. 6. - Attraversamenti pedonali1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità. |
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Art. 7. - Scale e rampe1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10. |
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Art. 8. - Servizi igienici pubblici1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e |
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Art. 11. - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabili |
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Art. 12. - Contrassegno speciale1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è |
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Titolo III - Struttura edilizia in generale |
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Art. 13. - Norme generali per gli edifici1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi. 2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, second |
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Art. 14. - Modalità di misura1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le ca |
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Art. 15. - Unità ambientali e loro componenti1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavime |
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Art. 16. - Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti |
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Art. 18. - Raccordi con la normativa antincendio1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disp |
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Titolo IV - Procedure |
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Art. 19. - Deroghe e soluzioni alternative1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. |
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Art. 20. - Elaborati tecnici1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto |
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Titolo V - Edilizia scolastica |
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Art. 23. - Edifici scolastici1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utiliz |
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Titolo VI - Servizi speciali di pubblica utilità |
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Art. 24. - Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita. |
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Art. 25 - Treni, stazioni ferrovie1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato |
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Art. 26. - Servizi di navigazione marittima: navi nazionali1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50. 2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che no |
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Art. 27. - Servizi di navigazione interna1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere |
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Art. 28. - Aerostazioni1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall |
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Art. 29. - Servizi per viaggiatori1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibil |
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Art. 30. - Modalità e criteri di attuazione1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalit |
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Art. 31. - Impianti telefonici pubblici1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri: a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in po |
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Art. 32.1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
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Allegato A - Accessibilità - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro |
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Allegato B - Accessibilità condizionata - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro |
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Allegato C - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro |
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