Articolo abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13

1. All'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per i contratti relativi all'acquisizione dei beni immobili di cui al comma 2, lettera c), numero 6-bis), non è obbligatoria la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 36, commi 4 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)."

2. All'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettera b), numero 2), lettera d) e lettera h), numero 1), il piano straordinario può disporre il rinvio a successivi provvedimenti per l'individuazione degli elementi di cui al comma 6, lettera b)."”

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